FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. depositato il 22 settembre 2023 GZ ha adito questo giudice del lavoro e, premesso di aver lavorato presso la AZIENDADIPAVIA dal 17 febbraio 2020 in virtù di un contratto di apprendistato professionalizzante per l’acquisizione della qualifica di operatore di esercizio, parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri, e di essersi dimesso il 7 agosto 2020 avendo nelle more partecipato con successo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta dall’AZIENDADIMESSINA il 16 marzo 2020, finalizzata all’eventuale assunzione di n. 70 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs n. 81/2015, avente caratteristiche idonee all’espletamento del medesimo ruolo, ed essendosi collocato in posizione utile al n. 47 della graduatoria finale, ha dedotto di essere stato quindi assunto dalla società messinese in data 5 agosto 2020 e di avere ad essa preventivamente comunicato il pregresso rapporto; ha lamentato la nullità, illegittimità e/o inefficacia del recesso per scadenza del termine di 36 mesi comunicatogli dall’azienda con lettera del 23 agosto 2023, in quanto tardivo tenendo conto del periodo già svolto presso l’altra azienda ovvero ante tempus considerando solo il periodo espletato in AZIENDADIMESSINA, e comunque privo di giusta causa e/o di giustificato motivo e non preceduto dal preavviso contrattualmente previsto. Deduceva che, pertanto, il contratto di apprendistato si era trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal febbraio 2023 e chiedeva di dichiarare che il recesso è illegittimo, inefficace e comunque nullo per i motivi indicati e conseguentemente di condannare la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze di legge, incluso il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento (recesso), oltre interessi e rivalutazione, con il versamento dei contributi agli enti di previdenza (INPS – INAIL), o in alternativa, di ordinare il ripristino del rapporto di lavoro ormai trasformato a tempo indeterminato e di condannare l’azienda a pagargli a titolo di risarcimento del danno una indennità commisurata alle retribuzioni globali maturate dal giorno del recesso fino al giorno del ripristino, oltre interessi, rivalutazione e versamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS e INAIL).
Nella resistenza della convenuta, acquisiti documenti e sostituita l’udienza del 9 gennaio 2024 dal deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il lavoratore ha dedotto:
– che con nota prot. n. 2177 del 27 luglio 2020, inviata via mail, il Presidente dell’AZIENDADIMESSINA gli aveva comunicato l’avvio delle procedure volte all’assunzione in servizio dei soggetti classificati utilmente nella graduatoria pubblicata, invitandolo a compilare e restituire entro un giorno l’allegata dichiarazione;
– che egli aveva compilato il modello aggiungendo nella parte finale “di essere attualmente occupato con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 17.02.2020 ai sensi del D.lgs n. 81 del 15 giugno 2015 art. 44 avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri e che tale stato non è in contrasto con i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di selezione pubblica”, e dopo averlo sottoscritto il 28 luglio 2020 lo aveva trasmesso con lo stesso mezzo all’azienda;
– che, dopo essere stato sottoposto a visita medica, era stato convocato negli uffici dell’AZIENDADIMESSINA e, in tale sede, gli era stata presentata un’altra autocertificazione, uguale a quella già trasmessa, ma priva della nota finale relativa al pregresso rapporto, ed era stato invitato a sottoscriverla pena la mancata assunzione;
– che con lettera del 23 agosto 2023 AZIENDADIMESSINA gli aveva però comunicato che “… l’azienda, avvalendosi della facoltà istituita dall’art. 42 comma 4 del D. Lgs 81/2015, non intende mantenerLa in servizio dopo tale termine. Fornendole, così disdetta dal rapporto, nel rispetto dei termini di preavviso contrattuale previsti, secondo quanto stabilito dall’art. 2118 c.c., espressamente richiamato dal citato articolo. Tuttavia, dal momento che non risulta intenzione della scrivente usufruire della Sua attività lavorativa durante il periodo di preavviso suindicato, con la presente si comunica che Lei dovrà ritenersi esonerato dal servizio”.
A fondamento della domanda GZ ha invocato l’applicazione dell’art. 22 del CCNL Autoferrotranvieri del 28 novembre 2015, il quale al n. 1, secondo capoverso, prevede che “la durata del contratto di apprendistato professionalizzante è compresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 36 mesi” e, al n. 7, che “ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro, debitamente documentato, deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi”.
Egli ha quindi sostenuto che il periodo di servizio svolto presso la AZIENDADIPAVIA dal 17 febbraio al 23 agosto 2020 avrebbe dovuto essere cumulato con il successivo presso l’AZIENDADIMESSINA s.p.a., e che pertanto il recesso intimato da quest’ultima il 23 agosto 2023, privo di giusta causa e/o di giustificato motivo, sarebbe intervenuto ben oltre la scadenza dei 36 mesi (computando i precedenti 6 e 6 giorni), avvenuta a febbraio 2023 con la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
La convenuta sul punto ha eccepito:
– di non aver imposto al lavoratore la sottoscrizione di un’autocertificazione priva di dichiarazione su eventuali precedenti periodi di apprendistato, non avendo l’Azienda alcun interesse in tal senso;
– di disconoscere la presunta email del 28 luglio 2020, contenente l’autocertificazione trasmessa dal lavoratore, ove si fa riferimento alla pregressa esperienza da apprendista presso AZIENDADIPAVIA, non essendo la stessa mai pervenuta all’azienda con mezzo idoneo (all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dai pubblici registri) a conferire il crisma della legalità alla comunicazione;
– di non essere stata posta a conoscenza del pregresso contratto e di non aver potuto esaminare il periodo di formazione svolto, a dire del lavoratore, per le medesime attività. A tal proposito ha aggiunto che il ricorrente non ha dato mai prova di aver eseguito un piano formativo presso l’AZIENDADIPAVIA dal 17 febbraio al 23 agosto 2020, avendo depositato solamente il contratto, ma non anche il piano formativo individuale che, secondo quanto stabilito al punto n. 5 dello stesso, doveva essere allegato costituendone parte integrante e sostanziale.
La stessa ha quindi evidenziato, in merito alla mancata indicazione della giusta causa e/o giustificato motivo del comunicato recesso, che la normativa di riferimento (artt. 41 e segg. d.lgs. n. 81/2015) prevede una disciplina specifica per il contratto di apprendistato che può essere integrata, per alcuni aspetti, dalle disposizioni dei contratti collettivi con possibilità per ciascuna delle parti (e per il datore di lavoro) di poter recedere ad nutum al termine del periodo di apprendistato. Pertanto, la disdetta intimata all’apprendista l’ultimo giorno utile sarebbe tempestiva e legittima.
2.1.- Il primo motivo di impugnazione non risulta fondato.
Invero, l’Azienda pur avendo asserito di non aver mai ricevuto l’autocertificazione dattiloscritta del 28 luglio 2020, menzionata nell’atto introduttivo (redatta in Scaletta Zanclea) e ad esso allegata, ha depositato nel corso del giudizio, su invito dell’ufficio, copia di quella in proprio possesso, firmata in Messina il 5 agosto 2020, che riporta con nota aggiunta a mano dal ricorrente la seguente frase “HO IN CORSO UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON AZIENDADIPAVIA DI MILANO DAL 17/02/2020”.
Può ritenersi dunque sufficientemente acclarato che essa, contrariamente a quanto asserito, fosse perfettamente a conoscenza di tale circostanza.
Quanto alla denunciata assenza di elementi di valutazione ai fini del chiesto cumulo di detto periodo, giova evidenziare che la disposizione contrattuale invocata dal ricorrente e in particolare il comma 7 dell’art. 22 del CCNL non sembra attribuire al datore di lavoro alcun margine di apprezzamento soggettivo in merito alle caratteristiche della formazione ricevuta presso altri datori di lavoro, stabilendo che esso “deve essere computato per intero nella nuova azienda”, ma presuppone solo la verifica di tre elementi oggettivi: a) la prova del suo effettivo svolgimento (“debitamente documentato”); b) l’identità di mansioni (“riguardi le stesse mansioni”); c) un contenuto intervallo temporale (“l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi”).
Orbene, dagli atti prodotti da GZ al momento del deposito del ricorso e da quelli successivamente acquisiti ai sensi dell’art. 421 c.p.c. si evince che, così come dichiarato, egli ha stipulato con la AZIENDADIPAVIA, con sede in Milano, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi con decorrenza 17 febbraio 2020 per conseguire la qualifica di operatore di esercizio, parametro 140, sottoscrivendo l’allegato progetto formativo.
Ma egli non ha fornito alcuna prova dell’effettivo svolgimento della relativa attività fino al 23 agosto 2020 (ad es. un certificato di servizio rilasciato dall’azienda o dal centro per l’impiego) limitandosi a produrre copia della scheda attestazione dell’attività formativa non compilata nè sottoscritta dal tutor, e a richiedere una prova testimoniale sulla generica circostanza di aver “lavorato alle dipendenze della società AZIENDADIPAVIA con contratto di apprendistato professionalizzante e con il ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri”, senza la specificazione del periodo. Neppure ha depositato la lettera di dimissioni ripetutamente menzionata in ricorso.
Tale lacuna probatoria non consente di ritenere, neppure ex post, “debitamente documentato” il pregresso periodo.
Ne consegue che ai fini della determinazione del termine di durata dell’apprendistato, necessaria per verificare il regime di recedibilità applicabile alla fattispecie e quindi la tempestività o meno della disdetta, esso non può essere considerato.
Va, quindi, escluso che il rapporto dedotto in giudizio si sia trasformato fin dal 18 febbraio 2023 in contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 42, comma 4, ult. cpv., del d.lgs. n. 81/2015 cit. (secondo cui “Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”).
3.- Quanto alle ulteriori doglianze, il ricorrente ha sostenuto che l’impugnato recesso sarebbe comunque illegittimo, essendo stato intimato non “al termine” ma il giorno prima della scadenza del periodo di apprendistato con AZIENDADIMESSINA.
Ebbene, il predetto comma 4 dell’art. 42 cit. dispone che “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.”.
Nella specie il rapporto con la resistente è iniziato il 24 agosto 2020 e, dovendosi considerare nel computo il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza, esso si concludeva alle ore 23.59.59 del 24 agosto 2023 (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 22518/2023).
La disdetta, dunque, è stata effettivamente esercitata prima della scadenza pattuita, seppur per un solo giorno.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’apprendista, essa non si configura in concreto quale “disdetta anticipata” in senso proprio né può qualificarsi come “licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione”, in quanto in tale comunicazione (di cui è stata tentata la consegna a mani, rifiutata dallo GZ, sicchè ha fatto seguito l’inoltro tramite pec in pari data) l’AZIENDADIMESSINA ha manifestato chiaramente l’intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, e quindi di non proseguire il contratto oltre la “scadenza” pattuita, non già di recedere prima del suo completamento.
Ne consegue che l’erronea indicazione della data finale (il 23 anziché il 24 agosto) risulta frutto di un conteggio errato e non può determinare le conseguenze pretese dal ricorrente – conversione, reintegra e risarcimento, bensì esclusivamente il diritto alla prosecuzione del contratto di apprendistato fino al termine del preavviso, fissato dal CCNL di settore, e al pagamento della relativa retribuzione.
Non è dunque applicabile alla fattispecie il principio espresso tempo addietro dalla giurisprudenza di legittimità nell’ambito di vicende regolate dalla previdente disciplina normativa, ora abrogata (cfr. Cass. n. 18309/2016, relativa ad un caso in cui, in violazione dell’art. 55 I. n. 25/1955 la disdetta era da considerarsi tardiva perché intervenuta solo un giorno prima della scadenza, mentre il termine contrattuale di preavviso previsto dalle norme collettive era di un mese e mezzo).
Si evidenzia in proposito che ai sensi dell’art. 2118 c.c. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.
Nella specie, con la stessa nota del 23 agosto 2023 l’azienda ha però esonerato il lavoratore dall’obbligo di rendere la prestazione durante il preavviso, mentre non sembra che abbia provveduto a corrispondere il trattamento economico corrispondente.
Va a questo punto chiarito che ai sensi dell’art. 42 cit. anche il preavviso decorreva dalla scadenza del termine del periodo di apprendistato (non del periodo di formazione, come un tempo previsto dal d.lgs. 167/2011), non potendo più operare a ritroso.
Tant’è che ivi viene altresì precisato che “Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”, la cui vigenza dunque anche in caso di disdetta non cessa immediatamente (ma ciò non comporta di per sé la conversione in rapporto a tempo indeterminato).
Dunque, a fronte del recesso, dal 25 agosto 2023 il contratto di apprendistato con AZIENDADIMESSINA s.p.a. è proseguito fino alla scadenza del termine di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis (che non è stata allegata dalle parti, ad eccezione dell’art. 22 che nulla dispone al riguardo), dovendosi intendere dal giorno successivo definitivamente risolto.
Si richiama sul punto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza della Corte d’appello di Milano (n. 632/2020), la quale ha pure condivisibilmente affermato che “… il difetto del termine di preavviso non implica comunque che il rapporto prosegua come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il generico richiamo contenuto nell’art. 42, comma 4, all’art. 2118 cod. civ. per il recesso dal contratto a tempo indeterminato rende applicabile, in difetto del termine di preavviso, anche la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 2118 e cioè il pagamento di una indennità equivalente all’importo della retribuzione; va osservato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 41 D.lgs. 81/2015; art. 1 d.lgs. 167/2011; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2365/2020 in relazione anche all’apprendistato disciplinato dalla legge n. 25/1955). Nella fattispecie risulta che il recesso è stato esercitato da parte appellata con missiva in data 18 dicembre 2018 comunicata prima della scadenza del contratto in data 26 dicembre 2018; la società ha esonerato … dal preavviso dichiarando la propria disponibilità al pagamento del preavviso.”.
L’azienda resistente, dunque, non avendo dimostrato l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva è tenuta a corrispondere all’istante il trattamento economico previsto all’art. 6 del contratto di apprendistato – ossia quello fissato dal CCNL per il profilo professionale di operatore di esercizio, parametro 140 – fino alla scadenza del preavviso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Ogni ulteriore domanda va respinta.
4.- La controvertibilità della questione e l’esito della lite giustificano la compensazione per 3/4 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore, della natura e della limitata attività svolta, in 872 euro, di cui 65 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara che il contratto di apprendistato stipulato da GZ e da AZIENDADIMESSINA s.p.a. si è risolto alla scadenza del termine di preavviso previsto dal CCNL Autoferrotranvieri vigente ratione temporis, decorrente dal 25 agosto 2023;
2) condanna l’azienda resistente a corrispondere al ricorrente per detto periodo intermedio il trattamento economico per il profilo professionale di operatore di esercizio, parametro 140;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio in ragione di ¾ e condanna la resistente a rimborsare al ricorrente la restante frazione, liquidata in 872 euro, oltre spese generali, iva e cpa.