– lo “stabilimento” designa l’unità alla quale i lavoratori colpiti da licenziamento sono addetti per lo svolgimento delle loro mansioni e il fatto che questa unità disponga, o meno, di una direzione che possa effettuare licenziamenti collettivi in modo autonomo è ininfluente (Corte Giust. Ue 7 dicembre 1995, C-449/93);
– costituisce “stabilimento”, nell’ambito di un’impresa, ogni entità distinta che presenti caratteristiche di permanenza e stabilità, sia destinata ad effettuare una o più operazioni determinate e disponga di un insieme di lavoratori nonché di strumenti tecnici e di una determinata struttura organizzativa che permette il compimento di tali operazioni (Corte Giust. Ue 15 febbraio 2007, C-270/05);
– lo stabilimento costituisce di regola una parte dell’impresa, la quale non deve necessariamente essere dotata di una qualsivoglia autonomia giuridica e neppure di un’autonomia economica, finanziaria, amministrativa o tecnologica (Corte Giust. Ue, C-270/05, cit.).