Corte Appello Messina sentenza n_191_2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza richiamata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva la domanda risarcitoria proposta da MP in relazione allo svolgimento di mansioni in gran parte diverse da quelle appartenenti alla categoria di inquadramento e condannava l’Azienda Ospedaliera NOME ad adibire il ricorrente in modo prevalente e assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale categoria D e a risarcirgli il danno non patrimoniale subito per effetto dell’accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita in relazione ai giorni di effettiva presenza dall’1 settembre 2009 al 12 dicembre 2016 (data di deposito del ricorso di primo grado), oltre interessi legali, con condanna dell’Azienda al pagamento di due terzi delle spese del giudizio.
Proponeva appello, in data 4 ottobre 2023, l’Azienda Ospedaliera NOME, chiedendone l’integrale riforma per le ragioni di cui alla presente parte motiva. Spese vinte.
Si costituiva MP contestando le ragioni di censura e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche per il presente appello.
La causa, svoltasi in modalità cartolare, con la presenza, attestata dal deposito di note difensive prodotte dalla sola parte appellante, veniva posta in riserva all’esito del termine concesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado MP, dipendente dell’Azienda Ospedaliera NOME con la qualifica di infermiere professionale (categoria D), in servizio presso il reparto di medicina dell’ospedale Piemonte dal 1 settembre 2009 lamentava che sin dalla data da ultimo indicata era stato adibito in via sistematica e prevalente a mansioni di livello inferiore di operatore socio sanitario (O.S.S. categoria B) e rivendicava il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’impoverimento professionale e alla mancata acquisizione di maggiore capacità lavorativa, nonché conseguente al surplus lavorativo prestato, ed alla mancata acquisizione di nuove competenze, da quantificarsi in misura pari al 20% dell’importo stipendiale. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente lesione dell’immagine professionale all’interno e all’esterno dell’ambito lavorativo. Nella costituzione dell’Azienda che sottolineava come a seguito della L. n. 42/99 fosse stato abrogato il mansionario di cui al d.p.r. 225/74 e superato il modello organizzativo rigido e vincolante basato su separate competenze e che comunque negava di aver assegnato al ricorrente mansioni di categoria inferiore in modo continuativo e preminente, il giudice di primo grado istruiva la causa con prova testimoniale.
Ripercorsa la normativa di cui all’articolo 52 comma 1 del D. Lgs.vo 165/2001 e relativa interpretazione giurisprudenziale, nonché tutta la normativa di riferimento, il giudice di primo grado rilevava come ben distinte e diverse dovessero ritenersi, alla luce del dato contrattuale, le mansioni di assistenza rispetto a quelle infermieristiche. Accertava, inoltre, sulla scorta della prova testimoniale (testi GG e CD), come, in ragione delle numerose esigenze del reparto, e per l’insufficienza del personale di supporto, il ricorrente avesse sempre svolto, in maniera continua e prevalente, mansioni alberghiere e di igiene personale dei pazienti, che seppure non del tutto avulse dalla propria professionalità, dovevano ritenersi tali da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall’adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
Riteneva, altresì, il primo giudice come la teste di parte resistente (DF) non avesse fornito informazioni atte a contrastare efficacemente quanto riferito dai testi di parte ricorrente le cui dichiarazioni trovavano conferma anche nella documentazione in atti prodotta dal MP.
In particolare richiamava la delibera n. 484/2016 in cui l’A.O. NOME, prendendo atto della carenza di assistenza di base, ammetteva l’impossibilità degli operatori di lavorare secondo adeguato mansionario, tanto da registrare preoccupanti situazioni di espletamento di mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio. Conseguentemente accoglieva il ricorso limitando l’obbligo risarcitorio di natura patrimoniale al danno conseguente al surplus lavorativo e, sotto il profilo non patrimoniale quello conseguente alla lesione dell’immagine professionale intesa come perdita di autostima o eterostima e come lesione del prestigio goduto in ragione delle funzioni esercitate. Teneva conto, altresì, della persistenza del comportamento lesivo, della reiterazione di situazioni di disagio professionale e personale, della tipologia di mansioni svolte in maniera preponderante e della visibilità in ambito lavorativo della disposta dequalificazione, corrispondente mansioni di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio.
Liquidava il danno equitativamente, ai sensi dell’articolo 1226 c.c. rapportando l’indennità risarcitoria a una quota pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza nel periodo rivendicato in ricorso, oltre interessi legali. Rigettava l’eccezione di prescrizione formulata dall’Azienda in quanto tardivamente proposta (solo con la memoria integrativa del 7 settembre 2017) evidenziando come, peraltro, in fatto il termine prescrizionale non potesse ritenersi decorso in ragione della natura permanente della dequalificazione, certamente protrattasi fino alla data di deposito del ricorso di primo grado.
Con il primo motivo di impugnazione l’Azienda censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, nel riportare la prima argomentazione difensiva offerta dall’azienda, dichiarava come quest’ultima non avesse contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle specifiche mansioni dedotte. Va rilevato in proposito come, seppure effettivamente l’azienda ospedaliera avesse nella memoria costitutiva contestato lo svolgimento di mansioni assistenziali e di supporto in maniera prevalente, rilevando come anche nell’ipotesi in cui parte ricorrente le avesse svolte, queste ultime sarebbero state di natura residuale e marginale, il motivo di appello non assume rilievo impugnatorio utile, atteso il fatto che il primo giudice non ha accertato lo svolgimento di mansioni inferiori sulla base del principio di “non contestazione” bensì in esito al puntuale vaglio delle risultanze testimoniali e della documentazione richiamata in sentenza.
Con il secondo motivo di critica l’Azienda censurava l’omessa considerazione di quanto previsto dall’articolo 49 del codice deontologico che consente l’espletamento di mansioni di assistenza di base ai pazienti, da parte degli infermieri, in aggiunta alle proprie mansioni, quando si sia in presenza di carenza di personale ausiliario, e sempre che detto utilizzo abbia carattere occasionale e non prevalente.
Anche tale critica non è condivisibile poiché il giudice di primo grado ha espressamente valorizzato il fatto che le mansioni inferiori non fossero del tutto avulse dalla professionalità della parte ricorrente e, seppure manchi qualsiasi riferimento alla richiamata disposizione del codice deontologico, ha tratto il proprio motivato convincimento circa la fondatezza del ricorso sul rilievo dell’avvenuto svolgimento delle mansioni inferiori in maniera prevalente e preponderante. Ciò sulla base non solo della testimonianza resa nel giudizio ma anche in relazione al contenuto della delibera n. 484/2016, che costituisce senza tema di smentita un rilevante elemento probatorio a sostegno di quanto riferito dalla parte ricorrente circa il sostanziale svuotamento delle proprie mansioni di appartenenza che, seppur espletate, lo erano state solo in via residuale, con tutte le conseguenze derivanti dalla perdita di professionalità e dalla mancata acquisizione di nuove conoscenze. Non è vero, dunque, come ancora motivato nell’atto di appello, che il MP avesse omesso di caratterizzare lo svolgimento di mansioni inferiori sotto il profilo della prevalenza.
Oltretutto l’art. 49 del codice deontologico così recita “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale”. Dunque la disposizione, ben lungi dal legittimare sempre e comunque lo svolgimento di mansioni assistenziali da parte dell’infermiere, ne confina la possibilità a ipotesi eccezionali ritenendo giustificato il rifiuto in presenza di carenze strutturali che impongano lo svolgimento di attività inferiori in misura tale da andare a discapito della professionalità inerente la categoria di appartenenza.
Parte appellante si duole, altresì, del fatto che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato la deposizione della teste DF nella parte in cui la stessa riferiva che i lavori di pulizia dei locali in ogni reparto venivano giornalmente svolti dalla ditta NOMEDITTA che si occupava anche del facchinaggio, mentre la pulizia dei carrelli e stoccaggio rifiuti speciali veniva effettuata dal personale di supporto. Ancora rilevava come la teste avesse riferito dell’attribuzione di personale di supporto direttamente alle singole unità operative, limitando lo svolgimento di mansioni inferiori da parte degli infermieri a ipotesi residuali confinate ai casi in cui il personale di supporto fosse impegnato in altre attività, e comunque precisando che gli infermieri continuavano a svolgere prevalentemente le mansioni di pertinenza.
Con riferimento a tale ultimo motivo di doglianza occorre valutare quanto riferito dalla DF congiuntamente alla deposizione dei testi di parte ricorrente. Anzitutto vi è da dire che quest’ultima ultima non ha mai riferito di avere svolto lavori di pulizia dei locali del reparto (trattandosi peraltro di circostanza non capitolato nell’atto introduttivo del giudizio), ancorando piuttosto l’attribuzione di mansioni appartenenti alla categoria inferiore (B) a ben altre attività rappresentate dalla cura dell’igiene dei pazienti non autosufficienti e allettati ed alla relativa alimentazione, all’igiene intima e attività correlate (svuotamento e pulitura dei presidi utilizzati), al cambio lenzuola, alla sistemazione dei letti a seguito delle dimissioni ovvero dei ricoveri di nuovi pazienti. La prima censura, relativa alla presenza della ditta NOMEDITTA, pertanto, non coglie nel segno. Quanto all’esistenza della squadra direttamente attribuita alle unità operative quanto riferito è contraddetto dal narrato dai testi GG e CD. Si tratta, anzitutto, di testi attendibili in quanto a diretta conoscenza dei fatti di causa, avendo entrambi lavorato nel reparto di medicina generale, unitamente al MP pressoché per tutti gli anni interessati dalla presente controversia (entrambi i testi riferivano di avere prestato servizio presso il reparto di chirurgia dell’ospedale Piemonte e di essere stati successivamente trasferiti – in altro reparto medesimo ospedale ovvero presso il presidio ospedaliero del NOME – soltanto nell’anno 2015).
Entrambi i testimoni riferivano come vera la circostanza secondo cui negli anni in cui il ricorrente aveva lavorato (7 anni) gli O.S.S. non fossero stati presenti in reparto; che l’adibizione del personale infermieristico nello svolgimento dell’attività di assistenza alberghiera e igienico sanitaria in favore dei degenti ricoverati era sistematica, stante anche il rifiuto dei portantini di svolgere tali mansioni; che gli infermieri provvedevano al cambio dei pannoloni, all’assistenza dei pazienti non autosufficienti ed immobilizzati al letto anche durante la defecazione nonché alla successiva cura dell’igiene delle parti intime, all’aiuto nell’assunzione del pasto, allo svuotamento e alla pulitura dei presidi utilizzati (padella, pappagalli eccetera), al cambio lenzuola e biancheria, alla sistemazione dei letti a seguito di dimissioni e nuovi ricoveri (pur precisando che comunque non trascuravano i compiti propri dell’infermiere come la somministrazione della terapia); che nel reparto i posti letto esistenti erano sempre costantemente occupati da pazienti per la maggior parte in condizione di non autosufficienza ovvero comunque di età avanzata (ultraottantenni) (ndr la stessa teste di parte convenuta, Da Donno, ammetteva che essendo un reparto di medicina la maggior parte dei pazienti erano anziani e allettati); che l’impegno prestato dagli infermieri in mansioni inferiori poteva essere quantificato per circa metà dell’orario di servizio, e che talvolta si prolungava per l’intera giornata. Del resto la stessa teste di parte convenuta riferiva che dall’aprile 2016 la squadra trasversale di ausiliari veniva assegnata soltanto all’ospedale NOME ma non al Piemonte.
Ancora evidenziavamo i testi che per tutto il periodo di cui all’atto introduttivo del giudizio il numero di personale infermieristico (rectius: con mansioni assistenziali) non era stato superiori a due unità, precisando (la teste GG) che nei periodi in cui i posti letto erano 30 assegnavano al reparto una terza unità, e la teste CD che in alcuni periodi gli infermieri erano due per sala, due in sala donne e due in sala uomini. Infine aggiungevano che il MP svolgeva mensilmente sei turni notturni e che in diverse occasioni si trovava da solo a svolgere il servizio, anche nei turni di giorno. Aggiungevano che il ricorrente, al pari del teste, non era sovente in grado di poter accompagnare il medico nel giro quotidiano delle visite, dovendosi occupare di altro e, capitava che gli infermieri non potessero andare ai corsi di aggiornamento (quest’ultima circostanza riferita genericamente per tutti gli infermieri compreso lo stesso teste). Ancora la teste CD (che della circostanza era a diretta conoscenza in quanto coordinatore infermieristica) riferiva come gli infermieri e stesso ricorrente fossero spesso costretti a subire continue critiche dai pazienti, dai loro familiari e dagli assistenti perché considerati diretti responsabili dell’assistenza igienico-sanitarie dei pazienti medesimi o della pulizia dell’ambiente di vita ovvero del mancato aiuto nell’assunzione dei pasti e, in generale, per la scarsa qualità dell’assistenza alberghiera, piuttosto che di quella sanitaria. Infine precisava come gli infermieri non potessero neppure essere aiutati dai portantini (nell’igiene dei malati allettati) poiché questi ultimi avevano mansioni inerenti solo la pulizia dei locali ed il trasporto dei pazienti.
E, comunque, al fine di dirimere il contrasto fra quanto riferito dai testi di parte ricorrente e quanto narrato da quello di parte convenuta, occorre richiamare il contenuto della delibera n. 484/16 con cui l’Azienda, al fine di segnalare la gravissima carenza di personale ausiliario al fine di chiedere l’assunzione a tempo determinato, fino al 31 ottobre 2016, chiedeva alla regione l’autorizzazione all’assunzione di n. 20 operatori socio sanitari (per i quali attingere da apposita graduatoria concorsuale con assunzione a tempo determinato) da destinare: n. 12 parlare all’emergenza-urgenza e terapia intensiva; n. 8 per l’area della chirurgia (manca ogni riferimento alla cardiologia).
Ma, soprattutto, la correttezza di quanto statuito dal giudice di primo grado relativamente all’effettiva preponderanza delle mansioni di categoria inferiore svolte dal ricorrente, emerge senza tema di smentita dal contenuto della delibera in oggetto, della quale si tratteggeranno i passaggi più significativi.
In essa si dava atto, a sostegno della richiesta, che dei 90 posti previsti in dotazione organica per il profilo di operatore socio sanitario risultavano coperti soltanto otto, con conseguente scopertura di 82 posti che urgevano di essere almeno in parte ricoperti in considerazione della grave emergenza, sia sotto il profilo dell’adeguatezza dell’assistenza nei confronti dei pazienti, (si legge nella delibera “per quanto sopra gli operatori di che trattasi in servizio a tutt’oggi, non riescono stante l’esiguo numero, a svolgere le mansioni di loro competenza, volte precipuamente a soddisfare i bisogni primari del paziente in ambito sanitario in men che meno a cercare di favorire il benessere dell’autonomia del paziente, non riuscendo altresì ad essere di supporto e/o coadiuvare l’infermiere”) sia in ragione della preoccupante situazione degli infermieri costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori, attese le criticità riscontrate, con conseguente violazione psicologica, mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio e delle conseguenti azioni di rivalsa a carico dell’azienda, con pesanti ripercussioni sotto il profilo dei risarcimenti conseguiti per effetto di pronunzie giudiziali. Dunque il porre rimedio, seppur in minima misura rispetto alle necessità effettivamente esistenti, in relazione ai posti disponibili in dotazione organica nel profilo di O.S.S., viene dalla delibera valutato proprio in relazione all’esigenza di assicurare le prestazioni sanitarie connesse ai c.d. LEA (livelli essenziali di assistenza), all’urgenza di evitare l’interruzione dei servizi collegati ed agevolare la turnazione del personale interessato.
Una valutazione unitaria di tutto il materiale probatorio sin qui raccolto induce certamente a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui si accerta che il ricorrente, quale infermiere professionale, sia stato per lunghi anni “costretto”, come indicato in delibera, a supplire all’estrema situazione di criticità derivante dalla presenza di sole otto unità O.S.S. in tutto l’ospedale, sicchè certamente può ritenersi provato che le mansioni di operatore socio sanitario siano state dallo stesso espletate, come del resto dichiarato dai testi di parte ricorrente, a smentita di quanto riferito dalla DF, in misura prevalente rispetto alle mansioni di appartenenza e che, pertanto, il danno causatogli esiga riparo risarcitorio.
Quanto alla tipologia di danno liquidato dal giudice di primo grado il riferimento va, come si legge in motivazione, alla lesione dell’immagine professionale intesa come perdita di autostima o eterostima e come lesione del prestigio goduto in ragione delle funzioni esercitate, alla persistenza nel tempo del comportamento lesivo, alla natura dell’attività prettamente manuale rispetto a quella intellettuale della categoria di appartenenza e, solo in ultimo, alla visibilità della qualificazione sia nell’ambiente di lavoro che all’esterno.
Tuttavia la censura volta a escludere il concreto pregiudizio subito dalla ricorrente in primo grado è smentito dalle risultanze della prova testimoniale che hanno confermato non soltanto il sostanziale impoverimento mansionistico subito ma anche il danno all’immagine professionale come quello alla dignità personale conseguenti al necessario contatto con i pazienti, e che può ritenersi inevitabile conseguenza del protrarsi nel tempo dell’adibizione a mansioni sensibilmente inferiori. Così motiva correttamente il primo giudice: “merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine professionale intesa come perdita di autostima o eterostima e come lesione del prestigio goduto in regione (rectius ragione) delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi, quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), la natura dell’attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell’ambiente di lavoro che all’esterno (posto che l’esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti da loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusione di ruoli). Dall’istruttoria compiuta è emerso infatti che la ricorrente ha svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio, venendo adibita ad attività mortificanti per la loro (rectius sua) professionalità e autostima”.
E del resto ancora una volta riferirsi al contenuto della delibera n. 484 nella parte in cui la stessa Azienda qualifica il forte demansionamento subito dagli infermieri in termini di violazione psicologica, mortificazione morale e professionale. Si tratta, in ogni caso, di lesioni comunque denunciate dal ricorrente in primo grado che ha lamentato, in ricorso, la lesione dell’immagine professionale, intesa come perdita dell’autostima o della eterostima e diminuzione del prestigio goduto in relazione alle mansioni di inquadramento contrattuale, dolendosi del disagio personale e professionale acuito anche dal prolungamento nel tempo del demansionamento subito. Detto danno, come chiarito anche di recente da Cassazione n. 22579/2023, può essere provato anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti certamente ricorrenti nel caso di specie, tenuto conto del lungo periodo in cui si è protratto l’utilizzo in mansioni inferiori, il sensibile divario di “professionalità” fra le mansioni di inquadramento e quelle espletate in maniera preponderante, tanto da determinare una sostanziale mortificazione del bagaglio professionale individuale, la forte limitazione circa la possibilità di esplicare sul posto di lavoro le capacità connesse al proprio bagaglio professionale (la prova ha confermato come spesso parte ricorrente non accadesse di non poter accompagnare il medico nel giro quotidiano delle visite, ed è ragionevole altresì ritenere che talvolta non avesse la possibilità in concreto la possibilità di seguire i corsi di aggiornamento professionale, così come gli altri infermieri).
Per quanto, infine, riguarda il motivo di censura relativo alla quantificazione dell’importo risarcitorio nella misura del 20% della retribuzione non si tratta, invero, di critica alla percentuale applicata, quanto di domanda di riforma in conseguenza dell’accoglimento delle argomentazioni volte a contestare la sussistenza dei presupposti per il diritto risarcitorio.
Dunque la sentenza di primo grado va integralmente confermata con assorbimento del motivo riguardante le spese di lite, strettamente dipendente dall’accoglimento dell’atto di appello.
In virtù del principio di soccombenza l’Azienda va condannata al pagamento delle spese giudiziali di appello l nella medesima quota già fissata dal giudice di primo grado per ragioni di uniformità. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ai sensi dell’articolo 93 c.p.c. Sussistono, poi, le condizioni, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.228, per l’obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione.
PQM
La Corte d’appello di Messina, definitivamente pronunziando sull’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 660/23 emessa in data 4 aprile 2023, nei confronti di MP, così provvede:
conferma la sentenza impugnata;
condanna l’Azienda Ospedaliera NOME al pagamento delle spese -omissis
Messina, così deciso nella camera di consiglio del 11 marzo 2024.