Contributo Caltabiano


WEBINAR 14 DICEMBRE 2023 I.A. E LAVORO
Relazione dal titolo: “Fornitura e imputabilità rapporto lavoro su lavoro nelle piattaforme”.

Questo contributo è stato redatto in occasione dei lavori svolti il 14.12.2023 nel corso del Webinar organizzato da AGI Sicilia e AGI Liguria dal titolo “A.I. Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali”, con riferimento all’argomento “Fornitura e imputabilità rapporto lavoro su lavoro nelle piattaforme”.
Il tutto nasce dalla rilevanza anche mediatica registrata da un orientamento del Tribunale di Padova con particolare riferimento a due sentenze della Sezione Lavoro (n. 550/2019 e 126/2023)1, che ha generato un importante dibattito tra i cultori della materia e che ha “costretto” gli stessi a verificare la validità o meno di istituti tradizionali del diritto del lavoro con le continue innovazioni che irrompono nella realtà quotidiana con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei luoghi di lavoro, con l’uso massiccio dell’automazione e con la evidente connessione tra tali evoluzioni tecnologiche e la metodologia anche giudiziaria di accertamento e qualificazione del rapporto di lavoro, del datore di lavoro e della imputabilità della subordinazione.
Con la prima sentenza n. 550 il Tribunale aveva esaminato il caso di un appalto di logistica affidato da un consorzio di servizi a una cooperativa, i cui lavoratori (cd. pickers) erano addetti al prelievo e movimentazione delle merci nel magazzino di una società consorziata. La peculiarità del caso sta nella totale automatizzazione del magazzino gestito da un software della committente che ne permetteva il corretto funzionamento attraverso il monitoraggio dell’inventario in tempo reale. I pickers interagivano con il software attraverso cuffie e microfono collegati a un palmare indossabile. Il software consentiva una comunicazione diretta tra lavoratore, identificato da un codice, e sistema informatico, perché quest’ultimo era in grado di riconoscere la voce di ciascun operatore e, dopo aver associato il codice al suo nominativo, di indicargli l’ubicazione ove recarsi per eseguire la mansione di picking. I lavoratori della cooperativa, tenuto conto delle modalità di svolgimento della loro attività, hanno chiesto accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente, perché reale organizzatore del lavoro nel magazzino e detentore dei poteri tipici del datore di lavoro.
Non soltanto, infatti, la committente era titolare del software di gestione del magazzino che impartiva le direttive per l’esecuzione del lavoro (nonché di tutti i beni strumentali per eseguire l’appalto), ma i responsabili della cooperativa richiamavano i lavoratori che non compievano un numero minimo di operazioni (orarie!) su sollecitazione dei responsabili della committente. Quest’ultima società era costantemente informata del rendimento del singolo picker, avvalendosi del software che registrava continuamente dati sulle operazioni eseguite da ogni lavoratore e sulla loro durata.
Il caso trattato dal Tribunale nel 2019, come quello analogo del 2023, si inscrive all’interno dell’evidente sviluppo della automazione della logistica di magazzino; va rilevato che nei processi di modernizzazione dei processi produttivi si fa spazio la soluzione di automatizzare la logistica attraverso software che controllano e gestiscono il magazzino in modo tale che i lavoratori sono quasi degli automi diretti dalla macchina; questa modalità ha messo in crisi il rapporto binario datore/prestatore perché nel caso dell’appalto privato entra in campo un terzo che è il committente con il sistema di I.A. che guida l’automazione del magazzino, l’appaltatore che è il formale datore di lavoro e il lavoratore
Il Tribunale ha ritenuto che nei casi esaminati il committente avesse un potere datoriale effettivo sui lavoratori dell’appalto tale da potere rilevare la sostanziale natura di datore di lavoro che si è manifestata attraverso il sistema informatico di gestione organizzativa del lavoro, anche in assenza della presenza fisica dello stesso committente-datore di lavoro reale nell’ambiente di lavoro, in quanto il controllo esercitato da questi sui dipendenti di fatto svuota il ruolo dell’appaltatore apparente datore di lavoro, relegandolo alla mera gestione burocratica del rapporto.

Il tribunale rileva che: Risulta dalle prove assunte che l’organizzazione del lavoro era in tutto automatizzata e il software attraverso il quale si realizzava tale automazione era nella disponibilità esclusiva di — Omissis. Ciò si verificava sia quando i dipendenti ricevevano un bar code che doveva essere letto da un terminale, sia ancor più quando il medesimo bar code doveva essere comunicato a voce ad un operatore automatico che riconosceva il lavoratore tramite un codice identificativo e che gli dava tutte le istruzioni operative.
Un concetto di subordinazione che si imperni sulla nozione di eterodirezione
del lavoro deve inevitabilmente tenere conto dell’evoluzione tecnologica, che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo.
Ciò a maggior ragione nei settori definiti “labour intensive”, dove i soggetti
appaltatori non dispongono di propri beni strumentali, o ne dispongono in una irrilevante (sentenza del Tribunale di Padova n. 550/2019).
E’ una nuova modalità di interposizione fittizia oggi realizzata attraverso gli strumenti di Intelligenza Artificiale, che si pone all’attenzione degli studiosi e degli operatori.
Vanno ricordate brevemente quali sono fino ad oggi le sintesi giurisprudenziale in materia.
La nozione legale di subordinazione desumibile dall’art. 2094 c.c. postula, quale presupposto, quello della eterodirezione, da intendersi come il potere del datore di lavoro di dirigere la prestazione verso un risultato atteso.
Il ricorso all’appalto è normalmente valutato come conveniente per l’impresa committente, che si libera dagli oneri di gestione del personale e mantiene la prerogativa di sostituire l’appaltatore (e spesso, con esso, il personale impiegato) secondo le possibilità concesse dall’ordinamento.
Secondo la S.C., in materia di “appalto non genuino”, inteso come strumenti imprenditoriale teso ad eludere gli obblighi e il “peso” economico del lavoro subordinato; in tema di divieto d’intermediazione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. 25 giugno 2020, n. 12551); posto che l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore (Cass. 10 giugno 2019, n. 15557)2.
A parere di parte della dottrina l’orientamento innovativo sopra riportato sarebbe minoritario3 e non ancora esplorato in sede di esame del giudice di legittimità. Ma non è difficile immaginare che nel futuro la verifica del reale datore di lavoro potrebbe essere rimessa in discussione con la larga diffusione dell’utilizzo dei sistemi informatici realizzati per dirigere e controllare la prestazione dei lavoratori, focalizzando indici rivelatori nuovi come la titolarità del controllo del sistema informatico dell’organizzazione del lavoro, nella nuova tendenza affermatisi verso il c.d. governo algoritmo ovvero la c.d. algocrazia quando si accerta la rilevanza affidata a un algoritmo per l’assunzione di decisioni che investono le azioni umane.
Dicembre 2023
Giuseppe Caltabiano