Contributo Ballistreri

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri
Cattedra di Diritto del Lavoro
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche
1. I licenziamenti collettivi nel prisma della partecipazione

La proceduralizzazione dell’istituto dei licenziamenti collettivi si deve ascrivere in termini sistematici al tema della partecipazione dei lavoratori dipendenti al governo dell’impresa, tema concepito, fin dall’inizio, con la finalità di correggere, con gradi diversi di intervento, l’intrinseca asimmetria del rapporto di lavoro in regime di subordinazione.
E’ possibile individuare tre tipi di partecipazione.
• la partecipazione antagonistica, o con componenti antagonistiche, che tende alla modificazione effettiva della asimmetria di rapporto di lavoro salariato e, spesso, della condizione dei lavoratori nella società;
• la partecipazione collaborativa, che contempla la possibilità di miglioramenti della posizione socio-economica dei lavoratori e la correzione di dette asimmetrie, senza modificare l’assetto istituzionale del capitalismo e la ragione sociale dell’impresa;
• la partecipazione integrativa, che si propone di interessare i dipendenti (non necessariamente mediante le loro rappresentanze) all’andamento dell’impresa e/o coinvolgerli nelle sue vicende e nel suo destino, a cui si ascrive la procedura ex legge n. 22371991.

2. La tutela del lavoro nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa,

un nuovo strumento di ausilio alle aziende in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, con significative modifiche alle norme della legge fallimentare.
La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa rappresenta uno strumento con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.

3. I licenziamenti collettivi e il d.lgs. n. 14/2019

Un intervento incisivo ad opera dell’art. 189, c. 6 e dell’art. 368, c. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 14/2019, ha riguardato anche la procedura di licenziamento collettivo ed il relativo sistema sanzionatorio, prevedendo una disciplina speciale per la liquidazione giudiziale. Peraltro, stando al tenore letterale del c. 6 dell’art. 189 («Nel caso in cui intenda procedere a licenziamento collettivo …»), lo svolgimento della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991 (ovviamente in presenza dei relativi requisiti numerici, temporali e spaziali) pare non un obbligo, ma una mera facoltà lasciata al curatore in alternativa al recesso e alla risoluzione di diritto di cui ai c. 3 e 4 dell’art. 189, modalità di cessazione del rapporto di lavoro certamente molto più semplici dal punto di vista operativo e gestionale.
Tale soluzione interpretativa ha tuttavia ricevuto numerose critiche in ambito giuslavoristico ed è suscettibile di comportare alcuni profili problematici, inerenti la possibile violazione della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi, con particolare riferimento all’elusione dell’informazione e consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, anche alla luce della riforma dell’art. 2086 c.c. ex art. 375, d.lgs. n. 14/2019.

In ogni caso, qualora il curatore decida di optare per il licenziamento collettivo, la procedura viene resa dalla specifica disciplina contenuta nell’art. 189 più semplice e rapida in caso di liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell’art. 189, c. 8, d.lgs. n. 14/2019, “in caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale”, come declarato anche dalla S.C.. “L’istituto del preavviso ha natura, non già risarcitoria, ma indennitaria, in quanto finalizzato a porre rimedio alla mera eventualità del mancato rinvenimento di una nuova occupazione, nonché a tutelare la parte che subisce l’improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze. Se il curatore fallimentare opta per lo scioglimento del rapporto, in assenza di un periodo di preavviso nel quale il lavoratore abbia potuto prestare la propria attività, egli matura, così come stabilito dall’art. 2118, comma 2 c.c., il diritto alla relativa indennità sostitutiva” (Cass., civile sez. lav., 03/02/2023, n.3351).

4. L’emergere della tutela dei lavoratori pur nell’ambito della prevalente tutela dei creditori.
In conformità a quanto previsto dalla legge delega n. 155/2017 la tutela dei lavoratori – pur nell’ambito di una gerarchia di interessi che tende ancora a privilegiare l’interesse primario dei creditori – ha finalmente ricevuto nel Codice della Crisi d’impresa (CCI) una significativa e, in alcuni casi, rilevante attenzione. Per quanto non si venga a configurare un organico ed autonomo statuto protettivo dei lavoratori, nell’ambito delle diverse procedure, nel CCI emerge – in misura e modi inediti rispetto alla pregressa legge fallimentare,

anche in ragione di alcune sollecitazioni provenienti dalla direttiva UE 2019/1023 – una specifica considerazione per la salvaguardia, ove possibile ed entro certi limiti, della stabilità occupazionale (e non solo dei crediti dei lavoratori) e per il coinvolgimento degli stessi lavoratori o delle loro rappresentanze nelle diverse fasi della gestione della crisi e dell’insolvenza.
Per quanto attiene, invece, la questione dell’eventuale intenzione di disporre dei licenziamenti collettivi, ossia licenziamenti economico-organizzativi che interessino un numero complessivo di lavoratori almeno pari a 5 nella medesima unità produttiva o provincia di riferimento nell’arco di 120 giorni (art. 24, L. n. 223/1991, come modificato dall’art. 368, co. 3, del Codice, il quale si occupa anche dell’ipotesi del trasferimento dell’azienda insolvente), si devono evidenziare i profili procedurali.
La procedura, rispetto alla disciplina generale, è – come già esposto – notevolmente semplificata (art. 189, co. 6).
In particolare: 1) la comunicazione di apertura è inviata contestualmente a sindacati ed Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, che può anche convocare d’ufficio l’esame congiunto; 2) entro 7 gg. dalla comunicazione, se non arriva cenno dai sindacati la procedura è conclusa e si può licenziare; 3) entro 40 gg. dalla comunicazione, se l’ITL non convoca l’esame congiunto, la procedura è conclusa; 4) se viene convocato l’esame congiunto, si deve raggiungere un accordo entro 10 gg. dall’apertura della consultazione, altrimenti la procedura può intendersi in ogni caso conclusa, salvo proroga ammessa dal giudice delegato per “giusti motivi” e per non più di 10 giorni.
In materia di fallimento, la giurisprudenza è granitica: la procedura è elemento che qualifica la causale stessa dei licenziamenti e non può essere omessa al verificarsi dei presupposti. La scelta è coerente con un istituto che limita peraltro il controllo giudiziale sulle ragioni tecniche del recesso, visto che la valutazione è riservata al solo rispetto della procedura e dei criteri di scelta dei

lavoratori, in ragione della presenza del confronto con le OO.SS. e le rsa/rsu. Attenendosi a questo indirizzo, deve confermarsi la obbligatorietà della procedura. Anche perché il rischio è la violazione del diritto europeo che, con le Direttive 98/95 e 92/56, ha affermato la necessaria convergenza delle discipline dei licenziamenti collettivi su requisiti comuni e non derogabili.
5. La procedura semplificata per il licenziamento collettivo.
La procedura per il licenziamento collettivo, quindi, per le fattispecie di crisi d’impresa, è assoggettata a notevoli semplificazioni.
L’invio della comunicazione di apertura all’Ispettorato — al quale viene attribuita altresì la facoltà di richiedere l’esame congiunto in caso di inerzia delle rappresentanze sindacali o delle organizzazioni sindacali in tutti i casi in cui il licenziamento venga intimato per ragioni diverse dalla cessazione di attività, nonché la facoltà in capo al direttore dello stesso Ispettorato o di un suo delegato di partecipare al medesimo esame congiunto — ha un’evidente funzione di garanzia per i lavoratori, in contesti di radicale ineluttabile ridimensionamento della vita dell’impresa in cui potrebbe non esserci un interesse al confronto da parte della rappresentanze sindacali o delle loro organizzazioni di riferimento.
Per quanto riguarda le ragioni per le quali il curatore potrà procedere al licenziamento collettivo, le stesse potranno essere solo quelle indicate dal comma 3º (per quanto possa ritenersi che le stesse, come sopra evidenziato, siano diverse da quelle per cui, secondo le norme generali, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione dei rapporti per ragioni attinenti il funzionamento dell’impresa), visto che si tratta di una disposizione di carattere generale applicabile ad ogni ipotesi di risoluzione del rapporto posta in essere dal curatore.

6. Luci e ombre della nuova disciplina: necessità di un’integrazione e opportunità di una correzione normativa

Dalla lettura ed interpretazione delle norme devono scaturire motivi di riflessione per novelle legislative correttive, il primo dei quali riguarda il raggiungimento o meno di un punto di equilibrio tra le esigenze, da un lato, di celerità e certezza della procedura di liquidazione giudiziale, di soddisfazione degli interessi dei creditori e di ricerca della continuità aziendale e, dall’altro lato, di salvaguardia dell’occupazione e più in generale di tutela dei diritti dei lavoratori.

Piccola nota Bibliografica

Alvino, I. Cessazione dell’attività d’impresa, crisi e ruolo del sindacato, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 4. 2022,
Garofalo, D., Gli strumenti di gestione della crisi di impresa. Un quadro d’insieme, Working paper n. 8, Adapt University Press.
Imberti, l., Tutela dei creditori e tutela dei lavoratori nel Codice della Crisi d’Impresa, in “Lavoro Diritti Europa”, 8 novembre 2022.
Tullini, P., Assetti organizzativi dell’impresa e poteri datoriali. la riforma dell’art. 2086 c.c.: prima lettura, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 2, 2020.