Il metaverso si sta affermando come una leva potenzialmente dirompente di cambiamento dei tempi e dei modi in cui la prestazione di lavoro viene resa[1].
Ciò rende, fin d’ora, attuale la riflessione sulla regolazione giuridica di questo fenomeno; come è stato efficacemente segnalato[2] “se il diritto e il diritto del lavoro ambiscono ad intercettare, per disciplinarla, la realtà sociale, non possono ignorare il web e quindi il metaverso” [3]; ed è fondamentale che l’approccio giuridico preceda o accompagni e non sia costretto ad inseguire, disordinatamente, il cambiamento.
CHE COS’E’ IL METAVERSO
Non esiste, allo stato, una definizione univoca di metaverso: in via di approssimativa, si può però sinteticamente individuare il fenomeno come un “mondo digitale parallelo che replica la vita reale”[4]: un universo parallelo digitale, virtuale, tridimensionale, completamente immersivo, scalabile (e dunque, aperto alla possibilità che “un largo e potenzialmente infinito numero di utenti [acceda] contestualmente ai contenuti (oggetti e attività) senza subire disconnessioni, esclusioni o interruzioni in virtù della pluralità di accessi[5]”) e sincrono (così che la dimensione del metaverso è tale da continuare “ad esistere, ed eventualmente ad evolversi, anche negli intervalli temporali in cui il singolo soggetto non sia in essa presente”[6]).
Un mondo virtuale in cui il soggetto accede (o meglio, si “immerge”) utilizzando devices quali visori VR (Virtual Reality), controllers, guanti o indumenti aptici per riprodurre sensazioni di movimento, tatto, pressione, mediante un proprio “gemello digitale” (digital twin o avatar) che agisce nel metaverso “in luogo dell’utente”[7].
Attualmente, peraltro, il riferimento al metaverso, al singolare, è sostanzialmente inappropriato, giacchè sono operanti una pluralità di metaversi.
PROSPETTIVE DEL LAVORO NEL METAVERSO
La recente pandemia, di fatto riducendo la possibilità di spostamenti fisici, ha enormemente incrementato il ricorso al lavoro da remoto; il quale, se per molti versi ha consentito la continuità di molte attività economiche, ha mostrato, d’altro canto, limiti e problemi prima difficilmente prevedibili.
Il metaverso può costituire lo strumento per portare il lavoro da remoto ad una ulteriore e più perfezionata dimensione, nel tentativo di risolvere tali problemi, consentendo “esperienze di lavoro da remoto o ibrido “maggiormente” autentiche, coesive ed interattive”[8], e ciò secondo quattro direttrici principali: nuove forme immersive di cooperazione da remoto; utilizzo di lavoratori interamente digitali, creati mediante l’intelligenza artificiale; implementazione di attività formative, addestrative e di acquisizione di nuove professionalità (reskilling); creazione di nuove imprese, richiedenti nuovi ruoli e nuove competenze, nella -allo stato in gran parte inesplorata- economia del metaverso[9].
I PROBLEMI DEL LAVORO (DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO) NEL METAVERSO
Sotto il profilo di più impellente interesse del giuslavorista, la più rilevante distinzione è quella tra lavoro AL metaverso, ossia la creazione, lo sviluppo, la gestione del metaverso come prodotto informatico[10] e lavoro NEL metaverso[11]e, relativamente a quest’ultimo, tra lavoro che si svolge solo parzialmente o interamente nel metaverso[12].
È del tutto evidente che, se la prima ipotesi non presenta peculiarità tali da distinguerla dalle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività lavorativa -e da non richiedere dunque un adeguamento della regolamentazione della stessa- ben diverso può apparire la questione relativamente alla fattispecie di prestazione resa in tutto o in parte nel metaverso.
Sebbene nel caso in cui nel metaverso venga prestata una porzione meramente accessoria dell’attività, che possa essere sostanzialmente ricondotta anch’essa al concetto “tradizionale” di lavoro da remoto, con il corollario della applicabilità, in via di principio, delle relative tutele[13], in particolare valorizzandosi qui l’esperienza applicativa dello smart working[14], purtuttavia la connotazione di immersività e coinvolgimento tridimensionale della prestazione resa nel metaverso non può consentire una piena e totale assimilazione alle modalità di lavoro a distanza finora sperimentate e impone la soluzione di problemi inediti.
Senza pretesa di completezza e, soprattutto, non potendosi qui indagare partitamente le possibili soluzioni, si può al proposito individuare qualche aspetto di particolare complessità[15].
Ed in primo luogo, allora, è necessario chiedersi se l’avatar abbia una sua propria soggettività e se si possa propriamente affermare che nel metaverso svolga un’attività a stretto rigore definibile come lavorativa: un quesito al quale la dottrina mi pare sostanzialmente concorde nel dare risposta negativa, evidenziando come “nelle discipline giuslavoristiche… il lavoro è esclusivamente riferito agli esseri umani (e non ad esempio agli animali), per la semplice ragione che le discipline di tutela del lavoro sono discipline della persona e dei suoi interessi di carattere patrimoniale ed extrapatrimoniale”[16].
L’avatar, dunque, è un “oggetto, un contenuto digitale prodotto dall’utente e parimenti sono classificabili come oggetti i suoi “comportamenti” nell’ambiente digitale”[17].
La prestazione dell’avatar è quindi, comunque, riconducibile al suo “gemello” umano che, dalla dimensione reale, lo “agisce” nel metaverso[18], anche se qualche dubbio può sorgere ove il lavoratore (ad es. un addestratore o un formatore, che può essere richiamato da un lavoratore in training che si trovi in difficoltà) sia interamente frutto di una creazione mediante utilizzo dell’IA[19].
Un ulteriore elemento di problematicità è individuabile nell’interrogativo se il metaverso possa o meno essere definito quale “luogo di lavoro”[20]: anche in tal caso, laddove la prestazione resa nel metaverso trovi un sicuro ancoraggio nell’attività svolta nella “realtà fenomenica”[21], soccorre la riconducibilità a quest’ultima della prima, mentre maggiormente complessa si rivela la questione ove il lavoro sia eseguito “interamente nel metaverso”[22], atteso che si tratta di un luogo tendenzialmente a-territoriale, a-spaziale, a-temporale[23].
Con il corollario, immediato, dell’individuazione della legge applicabile[24].
Ci si è chiesti poi se sia ammissibile che il datore di lavoro -che sarà comunque tenuto nell’ambito dei suoi obblighi informativi, recentemente novellati[25], ad indicare anche quella nel metaverso come modalità di svolgimento dell’attività[26], concludendone che, in analogia con la disciplina del lavoro agile[27], sia necessario il consenso del lavoratore[28]
Ulteriori problemi sono parsi, a questo proposito, in ordine alla necessità di prevenzione dei rischi e protezione della salute, essendo indiscutibile l’applicazione dell’art. 2087 c.c.[29], anche con riferimento “ai rischi che si verificano nella realtà virtuale”[30].
Sotto questo profilo, va rimarcato come “l’innovazione tecnologica” possa ben definirsi “un Giano bifronte”[31], giacchè, se da un lato può determinare nuovi rischi, non soltanto per il lavoratore che opera nel metaverso[32],“d’altro canto può consentire mai prima note possibilità di inclusione per lavoratori che, nel mondo reale, soffrono di patologie che li rendono fisicamente inabili a rendere la prestazione in maniera eguale ai lavoratori normodotati”[33], così potendosi, da parte datoriale, adempiersi all’obbligo di predisporre “accomodamenti ragionevoli”[34].
Ancora.
È ipotizzabile l’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 2103 c.c., al lavoro nel metaverso?
Si ritiene che, se l’applicazione dell’attività al metaverso possa determinare una variazione, sotto il profilo oggettivo, delle mansioni assegnate al lavoratore, la norma citata spiegherà i propri effetti[35], mentre risulta più problematica la riferibilità al metaverso della regolamentazione relativa al mutamento del luogo di lavoro, con i corollari dell’applicabilità delle regole relative a trasferta, trasfertismo e trasferimento, essendo difficile individuare nel metaverso una “unità produttiva”[36].
Ma probabilmente, gli aspetti che maggiormente impegneranno gli operatori saranno quelli della tutela della riservatezza, del controllo, del diritto all’identità personale.
Si è segnalato come il connotato più peculiare del Metaverso, ossia l’immersività della piattaforma, porti necessariamente ad un “inevitabile trattamento automatizzato di dati personali”, costante, persistente e pervasivo[37] sollevi dubbi in ordine alla “tenuta della normativa vigente in tema di conservazione/minimizzazione dei dati, processi algoritmici e dati biometrici”[38]..
La medesima caratteristica distintiva suindicata evidenzia l’inadeguatezza della vigente disciplina in tema di controllo datoriale e segnatamente del 2° comma dell’art. 4 Stat. Lav., giacchè il metaverso realizza un’inedita identificazione tra “strumento” di lavoro e “luogo stesso di lavoro”[39]; e, a ben vedere, forti rischi di antinomia sono prevedibili, anche in relazione al divieto di indagini sulle opinioni, di cui all’art. 8 Stat. Lav.
Ed infine, la necessità che venga assicurata -ai fini dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa nel metaverso- la necessaria biunivicità tra lavoratore ed il proprio avatar, può porre problemi sotto il profilo dell’identificazione del prestatore ed impone la necessità di approntare adeguati strumenti di protezione contro l’”identity theft”.
In conclusione, per qualche aspetto il lavoro nel metaverso potrà essere regolato attraverso un (più o meno) semplice adattamento delle disposizioni vigenti, per molti versi invece sarà necessario l’intervento del legislatore, fors’anche sovranazionale.
BIBLIOGRAFIA
BIASI 2023a – Biasi, The Labour Side of the Metaverse (in https://illej.unibo.it/article/view/17620/16511)
BIASI 2023b – Biasi Il decent work e la dimensione virtuale: spunti di riflessione sulla regolazione del lavoro nel Metaverso (in https://www.lavorodirittieuropa.it/images/Marco_Biasi._Lavoro_nel_metaverso._LDE_2023.pdf)
DONINI – NOVELLA 2022 – Donini. Novella Il metaverso come luogo di lavoro. Configurazione e questioni regolative (in https://labourlaw.unibo.it/article/view/16055)
LAMBERTI 2023 – Lamberti Il metaverso: profili giuslavoristici tra rischi nuovi e tutele tradizionali (in https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48381)
MAIO 2022 – Maio Diritto del lavoro e metaverso. Se il lavoro non è un (video)gioco (in https://labourlaw.unibo.it/article/view/15946)
MARTONE 2022 – Martone Prime riflessioni su lavoro e metaverso (in ADL 2022, 1131)
NOGUEIRA GUSTAVINO – MANGAN 2023 – Nogueira Guastavino, Mangan The metaverse matrix of labour law (in https://illej.unibo.it/article/download/17138/16513/69105)
PERUZZI 2022 – Peruzzi “Almeno tu nel metaverso”. Il diritto del lavoro e la sfida dei nuovi spazi digitali (in https://labourlaw.unibo.it/article/view/16049)
PURDY 2022 – Purdy How the Metaverse Could Change Work (in https://hbr.org/2022/04/how-the-metaverse-could-change-work)
ROMEO 2023 – Romeo L’avatar, il metaverso e le nuove frontiere del lavoro: traguardo o recessione (in Lav. giur, 2023, fasc. 5)
- Biasi 2023a, i: “the latest technological developments seem to simply move forward –if not to complete –the progressive dissolution of the unity of space (and time) which featured the origin of labor law” ↑
- Donini – Novella 2022, 5. ↑
- Lamberti 2023, 237: “Solo inquadrando correttamente il fenomeno ed individuando le criticità ed i rischi emergenti per tempo, cioè prima ancora della autoaffermazione “di fatto” del metaverso nel mercato, si potrà intervenire per garantire un impiego effettivo di questa tecnologia con modalità non lesive dei presidi costituzionali di libertà, sicurezza e dignità della persona” ↑
- Nogueira Gustavino – Mangan 2023, 14: “the metaverse’s aim is to offer a parallel digital world that replicates real life. It is about creating a “new world within the world”: a three-dimensional world generated from real life; a computer-generated three-dimensional world that is a digital twin of reality in which all the social dynamics of real life can be reproduced. Thus, it will be possible to study, work, have leisure, play sports, buy all kinds of goods, including real estate, travel, access culture, etc. It will also be conceivable to commit offences and crimes, as real life will be reproduced. Physical and virtual reality will be interconnected”. ↑
- Donini – Novella2022, 7. ↑
- Donini – Novella2022, 8. ↑
- Lamberti 2023, 208 ↑
- Purdy 2022. ↑
- Purdy 2022. ↑
- Donini – Novella 2022, 11. ↑
- Lamberti 2023, 216 ↑
- Biasi 2023b, 5. ↑
- Biasi ibidem ↑
- Lamberti ibidem ↑
- ricordando comunque che ““siamo ancora in una fase di mera sperimentazione e lo svolgimento di attività lavorativa nel contesto del metaverso presenta indubbi profili di cripticità, per cui non è allo stato assolutamente percorribile la via della qualificazione giuridica «sospesa in un intreccio di ipotesi interlocutorie»” Romei 2023, che cita Donini – Novella 2023. ↑
- Donini – Novella 2023, 9. ↑
- ibidem, Cfr. anche Lamberti, 2023, 207: “Si ritiene, quindi, che l’avatar –in una prospettiva giuslavoristica– debba essere concepito come l’estensione “metaversificata” del lavoratore agente fisico, ovvero, il tramite con il quale il lavoro svolto dalla persona fisica produce risultati nel metaverso” ↑
- Donini – Novella 2023, 11 ss. Vedi anche Romeo 2023, 476: “il primato della persona risulta fermamente intangibile atteso che non devono sussistere inaccettabili ed esacrabili tentazioni a voler riconoscere l’avatar come soggetto che svolge lavoro nel metaverso. Si ripete: l’avatar non è soggetto, ma mero oggetto virtuale, calibrato a compiere anche prestazioni di alto livello, ma sempre attraverso una mens umana imprescindibile. Dunque, non deve ingannare la mera apparenza che nella realtà digitale vi sia una perfetta configurazione del lavoratore in carne e ossa, attraverso un avatar. Si tratterà sempre di un digital twin, privo di capacità giuridicamente rilevante, ed avente solo capacità di agire in funzione di un’attuazione algoritmica voluta dalla persona fisica” ↑
- È il caso, richiamato da Purdy 2022, di “UneeQ, an international technology platform that focuses on creating “digital humans” that can work across a wide variety of fields and different roles” (https://www.digitalhumans.com/). ↑
- Biasi 2023 b, 5 ss; Donini – Novella 2022, 13 ss.; Lamberti 2023, 219 ss. ↑
- Biasi 2023 b, 6. ↑
- Ibidem ↑
- Lamberti, 2023, 12. ↑
- Biasi 2023b, 6 ss. ↑
- d.lgs. 104/2022, di modifica ed integrazione del d.lgs. 152 / 1997 ↑
- Biasi 2023b, 11. ↑
- art. 19 d.lgs. 81 /2017. ↑
- Martone 2022, 1139. Si veda anche Donini – Novella 2022, 16: “Non è per nulla scontato che, a legislazione vigente, possa ritenersi legittimo l’impiego di lavoratori in contesti di realtà simulata” ↑
- Lamberti 2023, 228: “È fondamentale integrare la regolamentazione esistente con i nuovi modelli di lavoro connessi al metaverso che espone i lavoratori a nuovi rischi legati alla permanenza immersiva in un habitat digitale prodotto dall’elaborazione algoritmica dell’intelligenza artificiale. Il referente normativo è chiaramente l’art. 2087 c.c., che nel richiamare la «particolarità del lavoro», l’«esperienza» e la «tecnica» impone a carico del datore di lavoro obblighi a contenuto variabile a seconda delle caratteristiche strutturali e organizzative. Il perimetro della tutela prevenzionistica resta, anche in questo caso il luogo di lavoro che, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, comprende ogni ambito –quindi sia fisico che virtuale– in cui ci sia una persona che lavora. ↑
- Donini – Novella 2022, 31. ↑
- Peruzzi 2022, 68. ↑
- Peruzzi 2022, 69. Cfr. anche Donini – Novella 2022, 31 “Può, tuttavia, al contempo veicolare nuovi rischi e lesioni di carattere psico-fisico, che spaziano dai conosciuti disturbi muscoloscheletrici derivanti dall’utilizzo dei dispositivi o dai problemi collegati all’iperconnessione e intensificazione del lavoro, fino alla dipendenza digitale, all’astinenza da vita reale, a deficit di consapevolezza corporea, sviluppo di comportamenti antisociali, fino all’induzione e/o deformazione delle emozioni” ↑
- Peruzzi 2022, 67 ↑
- Donini – Novella 2022, 18. ↑
- Donini – Novella 2022, 20. ↑
- ibidem ↑
- Peruzzi 2022, 67 ↑
- ibidem. Si veda anche Maio 2022, 55: “In particolare, deve essere considerato che la potenzialità interattiva del metaverso si basa sulla capacità dell’intelligenza artificiale di reagire in maniera pertinente ed integrata, in tempo reale, agli input che ciascun avatar immette nell’ambiente. Questo perché il senso di presenza in un ambiente virtuale è generato dalla capacità della tecnologia di prevedere i meccanismi simulativi della nostra mente e di generare in tempo reale dei contenuti digitali (output) coerenti con queste previsioni, evitando quegli inconvenienti (come ad es. il braccio che attraversa un muro) che interrompono il continuum dell’immedesimazione immersiva (il cd. flow).Ma per fare questo i sistemi di intelligenza artificiale che governano il metaverso devono necessariamente monitorare, raccogliere e riconoscere automaticamente tutta una serie di dati che l’utente, nel nostro caso il lavoratore, per il tramite del suo avatar immette nel sistema. Si va dagli atteggiamenti, alle emozioni (la cui deduzione tanto preoccupa il Garante della Privacy), alla postura, alle preferenze, ai gusti musicali, alle convinzioni filosofiche, fino all’orientamento di genere, categorizzando inevitabilmente le persone in insiemi. Anzi, possiamo dire che il metaverso è la esemplificazione plastica di un sistema informatizzato il cui funzionamento è basato quasi esclusivamente sulla acquisizione dei dati delle persone che lo utilizzano”. ↑
- Donini – Novella2022, 21. ↑
Il metaverso si sta affermando come una leva potenzialmente dirompente di cambiamento dei tempi e dei modi in cui la prestazione di lavoro viene resa[1].
Ciò rende, fin d’ora, attuale la riflessione sulla regolazione giuridica di questo fenomeno; come è stato efficacemente segnalato[2] “se il diritto e il diritto del lavoro ambiscono ad intercettare, per disciplinarla, la realtà sociale, non possono ignorare il web e quindi il metaverso” [3]; ed è fondamentale che l’approccio giuridico preceda o accompagni e non sia costretto ad inseguire, disordinatamente, il cambiamento.
CHE COS’E’ IL METAVERSO
Non esiste, allo stato, una definizione univoca di metaverso: in via di approssimativa, si può però sinteticamente individuare il fenomeno come un “mondo digitale parallelo che replica la vita reale”[4]: un universo parallelo digitale, virtuale, tridimensionale, completamente immersivo, scalabile (e dunque, aperto alla possibilità che “un largo e potenzialmente infinito numero di utenti [acceda] contestualmente ai contenuti (oggetti e attività) senza subire disconnessioni, esclusioni o interruzioni in virtù della pluralità di accessi[5]”) e sincrono (così che la dimensione del metaverso è tale da continuare “ad esistere, ed eventualmente ad evolversi, anche negli intervalli temporali in cui il singolo soggetto non sia in essa presente”[6]).
Un mondo virtuale in cui il soggetto accede (o meglio, si “immerge”) utilizzando devices quali visori VR (Virtual Reality), controllers, guanti o indumenti aptici per riprodurre sensazioni di movimento, tatto, pressione, mediante un proprio “gemello digitale” (digital twin o avatar) che agisce nel metaverso “in luogo dell’utente”[7].
Attualmente, peraltro, il riferimento al metaverso, al singolare, è sostanzialmente inappropriato, giacchè sono operanti una pluralità di metaversi.
PROSPETTIVE DEL LAVORO NEL METAVERSO
La recente pandemia, di fatto riducendo la possibilità di spostamenti fisici, ha enormemente incrementato il ricorso al lavoro da remoto; il quale, se per molti versi ha consentito la continuità di molte attività economiche, ha mostrato, d’altro canto, limiti e problemi prima difficilmente prevedibili.
Il metaverso può costituire lo strumento per portare il lavoro da remoto ad una ulteriore e più perfezionata dimensione, nel tentativo di risolvere tali problemi, consentendo “esperienze di lavoro da remoto o ibrido “maggiormente” autentiche, coesive ed interattive”[8], e ciò secondo quattro direttrici principali: nuove forme immersive di cooperazione da remoto; utilizzo di lavoratori interamente digitali, creati mediante l’intelligenza artificiale; implementazione di attività formative, addestrative e di acquisizione di nuove professionalità (reskilling); creazione di nuove imprese, richiedenti nuovi ruoli e nuove competenze, nella -allo stato in gran parte inesplorata- economia del metaverso[9].
I PROBLEMI DEL LAVORO (DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO) NEL METAVERSO
Sotto il profilo di più impellente interesse del giuslavorista, la più rilevante distinzione è quella tra lavoro AL metaverso, ossia la creazione, lo sviluppo, la gestione del metaverso come prodotto informatico[10] e lavoro NEL metaverso[11]e, relativamente a quest’ultimo, tra lavoro che si svolge solo parzialmente o interamente nel metaverso[12].
È del tutto evidente che, se la prima ipotesi non presenta peculiarità tali da distinguerla dalle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività lavorativa -e da non richiedere dunque un adeguamento della regolamentazione della stessa- ben diverso può apparire la questione relativamente alla fattispecie di prestazione resa in tutto o in parte nel metaverso.
Sebbene nel caso in cui nel metaverso venga prestata una porzione meramente accessoria dell’attività, che possa essere sostanzialmente ricondotta anch’essa al concetto “tradizionale” di lavoro da remoto, con il corollario della applicabilità, in via di principio, delle relative tutele[13], in particolare valorizzandosi qui l’esperienza applicativa dello smart working[14], purtuttavia la connotazione di immersività e coinvolgimento tridimensionale della prestazione resa nel metaverso non può consentire una piena e totale assimilazione alle modalità di lavoro a distanza finora sperimentate e impone la soluzione di problemi inediti.
Senza pretesa di completezza e, soprattutto, non potendosi qui indagare partitamente le possibili soluzioni, si può al proposito individuare qualche aspetto di particolare complessità[15].
Ed in primo luogo, allora, è necessario chiedersi se l’avatar abbia una sua propria soggettività e se si possa propriamente affermare che nel metaverso svolga un’attività a stretto rigore definibile come lavorativa: un quesito al quale la dottrina mi pare sostanzialmente concorde nel dare risposta negativa, evidenziando come “nelle discipline giuslavoristiche… il lavoro è esclusivamente riferito agli esseri umani (e non ad esempio agli animali), per la semplice ragione che le discipline di tutela del lavoro sono discipline della persona e dei suoi interessi di carattere patrimoniale ed extrapatrimoniale”[16].
L’avatar, dunque, è un “oggetto, un contenuto digitale prodotto dall’utente e parimenti sono classificabili come oggetti i suoi “comportamenti” nell’ambiente digitale”[17].
La prestazione dell’avatar è quindi, comunque, riconducibile al suo “gemello” umano che, dalla dimensione reale, lo “agisce” nel metaverso[18], anche se qualche dubbio può sorgere ove il lavoratore (ad es. un addestratore o un formatore, che può essere richiamato da un lavoratore in training che si trovi in difficoltà) sia interamente frutto di una creazione mediante utilizzo dell’IA[19].
Un ulteriore elemento di problematicità è individuabile nell’interrogativo se il metaverso possa o meno essere definito quale “luogo di lavoro”[20]: anche in tal caso, laddove la prestazione resa nel metaverso trovi un sicuro ancoraggio nell’attività svolta nella “realtà fenomenica”[21], soccorre la riconducibilità a quest’ultima della prima, mentre maggiormente complessa si rivela la questione ove il lavoro sia eseguito “interamente nel metaverso”[22], atteso che si tratta di un luogo tendenzialmente a-territoriale, a-spaziale, a-temporale[23].
Con il corollario, immediato, dell’individuazione della legge applicabile[24].
Ci si è chiesti poi se sia ammissibile che il datore di lavoro -che sarà comunque tenuto nell’ambito dei suoi obblighi informativi, recentemente novellati[25], ad indicare anche quella nel metaverso come modalità di svolgimento dell’attività[26], concludendone che, in analogia con la disciplina del lavoro agile[27], sia necessario il consenso del lavoratore[28]
Ulteriori problemi sono parsi, a questo proposito, in ordine alla necessità di prevenzione dei rischi e protezione della salute, essendo indiscutibile l’applicazione dell’art. 2087 c.c.[29], anche con riferimento “ai rischi che si verificano nella realtà virtuale”[30].
Sotto questo profilo, va rimarcato come “l’innovazione tecnologica” possa ben definirsi “un Giano bifronte”[31], giacchè, se da un lato può determinare nuovi rischi, non soltanto per il lavoratore che opera nel metaverso[32],“d’altro canto può consentire mai prima note possibilità di inclusione per lavoratori che, nel mondo reale, soffrono di patologie che li rendono fisicamente inabili a rendere la prestazione in maniera eguale ai lavoratori normodotati”[33], così potendosi, da parte datoriale, adempiersi all’obbligo di predisporre “accomodamenti ragionevoli”[34].
Ancora.
È ipotizzabile l’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 2103 c.c., al lavoro nel metaverso?
Si ritiene che, se l’applicazione dell’attività al metaverso possa determinare una variazione, sotto il profilo oggettivo, delle mansioni assegnate al lavoratore, la norma citata spiegherà i propri effetti[35], mentre risulta più problematica la riferibilità al metaverso della regolamentazione relativa al mutamento del luogo di lavoro, con i corollari dell’applicabilità delle regole relative a trasferta, trasfertismo e trasferimento, essendo difficile individuare nel metaverso una “unità produttiva”[36].
Ma probabilmente, gli aspetti che maggiormente impegneranno gli operatori saranno quelli della tutela della riservatezza, del controllo, del diritto all’identità personale.
Si è segnalato come il connotato più peculiare del Metaverso, ossia l’immersività della piattaforma, porti necessariamente ad un “inevitabile trattamento automatizzato di dati personali”, costante, persistente e pervasivo[37] sollevi dubbi in ordine alla “tenuta della normativa vigente in tema di conservazione/minimizzazione dei dati, processi algoritmici e dati biometrici”[38]..
La medesima caratteristica distintiva suindicata evidenzia l’inadeguatezza della vigente disciplina in tema di controllo datoriale e segnatamente del 2° comma dell’art. 4 Stat. Lav., giacchè il metaverso realizza un’inedita identificazione tra “strumento” di lavoro e “luogo stesso di lavoro”[39]; e, a ben vedere, forti rischi di antinomia sono prevedibili, anche in relazione al divieto di indagini sulle opinioni, di cui all’art. 8 Stat. Lav.
Ed infine, la necessità che venga assicurata -ai fini dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa nel metaverso- la necessaria biunivicità tra lavoratore ed il proprio avatar, può porre problemi sotto il profilo dell’identificazione del prestatore ed impone la necessità di approntare adeguati strumenti di protezione contro l’”identity theft”.
In conclusione, per qualche aspetto il lavoro nel metaverso potrà essere regolato attraverso un (più o meno) semplice adattamento delle disposizioni vigenti, per molti versi invece sarà necessario l’intervento del legislatore, fors’anche sovranazionale.
BIBLIOGRAFIA
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PURDY 2022 – Purdy How the Metaverse Could Change Work (in https://hbr.org/2022/04/how-the-metaverse-could-change-work)
ROMEO 2023 – Romeo L’avatar, il metaverso e le nuove frontiere del lavoro: traguardo o recessione (in Lav. giur, 2023, fasc. 5)
- Biasi 2023a, i: “the latest technological developments seem to simply move forward –if not to complete –the progressive dissolution of the unity of space (and time) which featured the origin of labor law” ↑
- Donini – Novella 2022, 5. ↑
- Lamberti 2023, 237: “Solo inquadrando correttamente il fenomeno ed individuando le criticità ed i rischi emergenti per tempo, cioè prima ancora della autoaffermazione “di fatto” del metaverso nel mercato, si potrà intervenire per garantire un impiego effettivo di questa tecnologia con modalità non lesive dei presidi costituzionali di libertà, sicurezza e dignità della persona” ↑
- Nogueira Gustavino – Mangan 2023, 14: “the metaverse’s aim is to offer a parallel digital world that replicates real life. It is about creating a “new world within the world”: a three-dimensional world generated from real life; a computer-generated three-dimensional world that is a digital twin of reality in which all the social dynamics of real life can be reproduced. Thus, it will be possible to study, work, have leisure, play sports, buy all kinds of goods, including real estate, travel, access culture, etc. It will also be conceivable to commit offences and crimes, as real life will be reproduced. Physical and virtual reality will be interconnected”. ↑
- Donini – Novella2022, 7. ↑
- Donini – Novella2022, 8. ↑
- Lamberti 2023, 208 ↑
- Purdy 2022. ↑
- Purdy 2022. ↑
- Donini – Novella 2022, 11. ↑
- Lamberti 2023, 216 ↑
- Biasi 2023b, 5. ↑
- Biasi ibidem ↑
- Lamberti ibidem ↑
- ricordando comunque che ““siamo ancora in una fase di mera sperimentazione e lo svolgimento di attività lavorativa nel contesto del metaverso presenta indubbi profili di cripticità, per cui non è allo stato assolutamente percorribile la via della qualificazione giuridica «sospesa in un intreccio di ipotesi interlocutorie»” Romei 2023, che cita Donini – Novella 2023. ↑
- Donini – Novella 2023, 9. ↑
- ibidem, Cfr. anche Lamberti, 2023, 207: “Si ritiene, quindi, che l’avatar –in una prospettiva giuslavoristica– debba essere concepito come l’estensione “metaversificata” del lavoratore agente fisico, ovvero, il tramite con il quale il lavoro svolto dalla persona fisica produce risultati nel metaverso” ↑
- Donini – Novella 2023, 11 ss. Vedi anche Romeo 2023, 476: “il primato della persona risulta fermamente intangibile atteso che non devono sussistere inaccettabili ed esacrabili tentazioni a voler riconoscere l’avatar come soggetto che svolge lavoro nel metaverso. Si ripete: l’avatar non è soggetto, ma mero oggetto virtuale, calibrato a compiere anche prestazioni di alto livello, ma sempre attraverso una mens umana imprescindibile. Dunque, non deve ingannare la mera apparenza che nella realtà digitale vi sia una perfetta configurazione del lavoratore in carne e ossa, attraverso un avatar. Si tratterà sempre di un digital twin, privo di capacità giuridicamente rilevante, ed avente solo capacità di agire in funzione di un’attuazione algoritmica voluta dalla persona fisica” ↑
- È il caso, richiamato da Purdy 2022, di “UneeQ, an international technology platform that focuses on creating “digital humans” that can work across a wide variety of fields and different roles” (https://www.digitalhumans.com/). ↑
- Biasi 2023 b, 5 ss; Donini – Novella 2022, 13 ss.; Lamberti 2023, 219 ss. ↑
- Biasi 2023 b, 6. ↑
- Ibidem ↑
- Lamberti, 2023, 12. ↑
- Biasi 2023b, 6 ss. ↑
- d.lgs. 104/2022, di modifica ed integrazione del d.lgs. 152 / 1997 ↑
- Biasi 2023b, 11. ↑
- art. 19 d.lgs. 81 /2017. ↑
- Martone 2022, 1139. Si veda anche Donini – Novella 2022, 16: “Non è per nulla scontato che, a legislazione vigente, possa ritenersi legittimo l’impiego di lavoratori in contesti di realtà simulata” ↑
- Lamberti 2023, 228: “È fondamentale integrare la regolamentazione esistente con i nuovi modelli di lavoro connessi al metaverso che espone i lavoratori a nuovi rischi legati alla permanenza immersiva in un habitat digitale prodotto dall’elaborazione algoritmica dell’intelligenza artificiale. Il referente normativo è chiaramente l’art. 2087 c.c., che nel richiamare la «particolarità del lavoro», l’«esperienza» e la «tecnica» impone a carico del datore di lavoro obblighi a contenuto variabile a seconda delle caratteristiche strutturali e organizzative. Il perimetro della tutela prevenzionistica resta, anche in questo caso il luogo di lavoro che, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, comprende ogni ambito –quindi sia fisico che virtuale– in cui ci sia una persona che lavora. ↑
- Donini – Novella 2022, 31. ↑
- Peruzzi 2022, 68. ↑
- Peruzzi 2022, 69. Cfr. anche Donini – Novella 2022, 31 “Può, tuttavia, al contempo veicolare nuovi rischi e lesioni di carattere psico-fisico, che spaziano dai conosciuti disturbi muscoloscheletrici derivanti dall’utilizzo dei dispositivi o dai problemi collegati all’iperconnessione e intensificazione del lavoro, fino alla dipendenza digitale, all’astinenza da vita reale, a deficit di consapevolezza corporea, sviluppo di comportamenti antisociali, fino all’induzione e/o deformazione delle emozioni” ↑
- Peruzzi 2022, 67 ↑
- Donini – Novella 2022, 18. ↑
- Donini – Novella 2022, 20. ↑
- ibidem ↑
- Peruzzi 2022, 67 ↑
- ibidem. Si veda anche Maio 2022, 55: “In particolare, deve essere considerato che la potenzialità interattiva del metaverso si basa sulla capacità dell’intelligenza artificiale di reagire in maniera pertinente ed integrata, in tempo reale, agli input che ciascun avatar immette nell’ambiente. Questo perché il senso di presenza in un ambiente virtuale è generato dalla capacità della tecnologia di prevedere i meccanismi simulativi della nostra mente e di generare in tempo reale dei contenuti digitali (output) coerenti con queste previsioni, evitando quegli inconvenienti (come ad es. il braccio che attraversa un muro) che interrompono il continuum dell’immedesimazione immersiva (il cd. flow).Ma per fare questo i sistemi di intelligenza artificiale che governano il metaverso devono necessariamente monitorare, raccogliere e riconoscere automaticamente tutta una serie di dati che l’utente, nel nostro caso il lavoratore, per il tramite del suo avatar immette nel sistema. Si va dagli atteggiamenti, alle emozioni (la cui deduzione tanto preoccupa il Garante della Privacy), alla postura, alle preferenze, ai gusti musicali, alle convinzioni filosofiche, fino all’orientamento di genere, categorizzando inevitabilmente le persone in insiemi. Anzi, possiamo dire che il metaverso è la esemplificazione plastica di un sistema informatizzato il cui funzionamento è basato quasi esclusivamente sulla acquisizione dei dati delle persone che lo utilizzano”. ↑
- Donini – Novella2022, 21. ↑