REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3939-2009 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), tutti gia’ elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliati presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 623/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2008 R.G.N. 2128/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della definizione dei Comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, i dipendenti dell’istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica della Marina militare (Mariteleradar) di Livorno, gia’ inquadrati nel Comparto Ministeri, venivano inseriti, con il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, articolo 8, nel Comparto Ricerca.
Dato che i due ordinamenti del personale erano differenti, fu necessaria l’elaborazione di tabelle di equiparazione delle posizioni dei due comparti, ex articolo 50 del CCNL del Comparto Ricerca approvato con D.P.C.M. del 1996, elaborazione che si concluse solo nel dicembre del 1999: in base alle tabelle, veniva disposto l’inquadramento di tutti i dipendenti del Mariteleradar nei livelli del CCNL Ricerca a decorrere dal 01.01.1994 con l’attribuzione dello stipendio stabilito per la classe stipendiale iniziale e con l’aggiunta della R.I.A. (cristallizzata al 1996) eventualmente maturata nel Comparto Ministeri (mentre il sistema degli aumenti periodici e’ rimasto in vigore fino al 31.12.1996 per altro personale non laureato).
Con ricorso al Tribunale di Livorno, depositato il 17.02.2003, i dipendenti del Ministero Difesa hanno contestato i decreti di trattamento economico, assumendo di aver diritto, a decorrere dal 1.1.1994 allo stipendio calcolato con il sistema degli scatti biennali, in base all’anzianita’ di servizio maturata da ciascuno nel Comparto Ministeri alla data del 31.12.1993. Con sentenza 7.1.05, il tribunale respingeva le domande ritenendo che non vi fosse alcun accordo collettivo che prevedesse la valutazione ai fini economici dell’anzianita’ di servizio maturata in un diverso Comparto. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, i dipendenti proponevano appello e la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza appellata, con sentenza 6.5.08, accoglieva la domanda dei lavoratori, sostenendo che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l’articolo 2112 c.c. richiamato del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 31 in merito alla continuita’ del rapporto di lavoro e all’applicazione del trattamento economico previsto dai contratti collettivi stipulati dal cessionario, con la conseguente necessita’ di valutare l’anzianita’ di servizio maturata nel Comparto Ministeri ai fini della progressione economica nel livello d’inquadramento conseguito con il passaggio al Comparto Ricerca.
Avverso tale sentenza ricorre il ministero per cinque motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 1, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, essendovi difetto di giurisdizione del giudice ordinario circa la domanda dei lavoratori inerente il trattamento economico loro spettante sino alla data del 30.06.1998.
Il motivo (che puo’ essere esaminato in questa sede giusta delega del Primo Presidente alla trattazione della questione di giurisdizione) e’ inammissibile, in quanto precluso dal giudicato interno formatosi sulla questione di giurisdizione, atteso che in appello il ministero non ha sollevato la questione.
Ha precisato infatti Sez. U, sentenza 24883/2008 (cui adde SU 2067/2011 e 5704/2012) che l’esame, in sede d’impugnazione di questioni pregiudiziali quale quella afferente la giurisdizione resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) violazione ed erronea mancata applicazione dell’articolo 58 CCNL Comparto Ricerca Area Dirigenti 1994/97 e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 30 e 31 e articolo 2112 c.c., per aver trascurato che, nel caso di specie, non vi e’ stato mutamento del datore di lavoro, ma solo il passaggio dei controricorrenti da un Comparto di contrattazione ad un altro, restando essi sempre dipendenti del Ministero della Difesa, sicche’ rimane l’obbligo di osservare i contratti collettivi dei due Comparti a seconda del periodo temporale di riferimento; inoltre, per aver trascurato che l’articolo 58 riconosce la valutazione dell’anzianita’ di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, solo per il personale inquadrato nel 3 livello proveniente dallo stesso Comparto Ricerca, escludendo l’applicazione di questo beneficio per il personale proveniente da altri Comparti, come i controricorrenti.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione delle regole generali di ermeneutica e degli articoli 1362 e 1363 c.c. con erronea interpretazione dell’Accordo Collettivo del 7.12.1999, e violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 30 e 31 e articolo 2112 c.c., in quanto l’anzianita’ di servizio e l’esperienza professionale maturata dai ricorrenti nel Comparto Ministeri e’ stata appositamente valutata, poiche’ ha trovato riconoscimento con l’inserimento nel comparto ricerca nel livello superiore rispetto alla qualifica rivestita nel comparto di provenienza con conseguenti vantaggi giuridici ed economici.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, commi 2 e 3, nonche’ dell’articolo 58 CCNL Area dirigenziale – Comparto Ricerca 1994-97, in ragione della mancata applicazione della contrattazione collettiva. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), in ragione della mancata applicazione del CCNL vigente alla data del trasferimento, cui l’articolo 2112 c.c. rinvia.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.
Questa Corte ha gia’ precisato che (Sez. L, Sentenza n. 5959 del 16/04/2012), in tema di pubblico impiego, il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30 che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto”, comporta, per i dipendenti trasferiti, l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico gia’ acquisito, che sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.
L’applicazione della contrattazione del cessionario non esclude, peraltro, che le organizzazioni sindacali possono disciplinare il rilievo dell’anzianita’ pregressa dei lavoratori nel nuovo contesto organizzativo.
Nella specie all’articolo 50 del CCNL del Comparto Ricerca approvato con D.P.C.M. del 1996 si e’ prevista l’elaborazione di tabelle per il reiquadramento dei lavoratori provenienti dal Comparto Ministeri, e con tali tabelle si e’ disposto l’inquadramento di tutti i dipendenti del Mariteleradar nei livelli del CCNL Ricerca a decorrere dal 01.01.1994 con l’attribuzione dello stipendio stabilito per la classe stipendiale iniziale. All’articolo 58 del Contratto Comparto Ricerca si e’ quindi prevista la valutazione dell’anzianita’ di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, solo per il personale inserito nel 3 livello proveniente dallo stesso Comparto Ricerca.
Tale regolamentazione e’ legittima, in quanto deve ritenersi che il contratto collettivo ben possa disciplinare il rilievo dell’anzianita’, non essendo precluso alle parti sociali di regolare gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro rispetto al quale non e’ configurabile un diritto quesito del lavoratore, essendo solo un fatto giuridico e non un bene suscettibile di atti di disposizione.
Ha precisato infatti questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 477 del 19/01/1999; Sez. L, Sentenza n. 224 del 09/01/2001) che l'”anzianita’ di servizio” non e’ uno status od un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato ne’ un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennita’ di fine rapporto o al risarcimento del danno per omissioni contributive); essa, pertanto, come non puo’ essere oggetto di atti di disposizione (traslativi o abdicativi), cosi’ non e’ suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e puo’ essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purche’ sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilita’ dei singoli diritti di cui l’anzianita’ di servizio costituisce il presupposto.
Per gli effetti economici dell’anzianita’ maturata, invece, nel caso e’ prevista la salvezza degli stessi, essendo conservata la corresponsione della RIA maturata.
Al di la’ degli aspetti economici, non esiste nel nostro ordinamento il principio di conservazione dell’anzianita’ pregressa, e la stessa disciplina che riguarda le tabelle di equiparazione nulla ha previsto in ordine alla conservazione dell’anzianita’ pregressa. L’unico principio affermato in giurisprudenza e’ quello della salvezza dei livelli retributivi principio che, nella specie, e’ stato rispettato, avendo i ricorrenti fruito di “assegno ad personam” di importo pari alla retribuzione di anzianita’.
Nella specie, il criterio scelto dalla contrattazione collettiva e’ obiettivo e risulta ragionevole, riguardando peraltro l’anzianita’ nel nuovo livello attribuito e non la generale anzianita’ del lavoratore: infatti, ai ricorrente e’ stato attribuita la classe iniziale dello stipendio del 3 livello, anziche’ lo stipendio iniziale incrementato degli aumenti periodici corrispondenti all’anzianita’ di servizio.
Si e’ mantenuta dunque l’anzianita’ dei lavoratori nel senso che si e’ valutata la stessa con il rilievo che assume nella nuova organizzazione: il lavoratore non si “sportato dietro” tutti i suoi scatti gia’ maturati, ma, conservandone gli aspetti economici, si porta solo gli anni di servizio nel nuovo statuto lavorativo.
La limitazione della valutazione dell’anzianita’ di servizio ai fini degli scatti di anzianita’ per il personale inserito nel 3 livello proveniente dallo stesso Comparto Ricerca e’ peraltro ragionevole e coerente, poiche’ la situazione del personale che sviluppa la propria carriera all’interno del Comparto ricerca e’ diversa da quella del personale proveniente da altri comparti. Questa Corte ha peraltro gia’ affermato in tema (Sez. U, Sentenza n. 22800 del 10/11/2010), pur per la fattispecie distinta della mobilita’ dei pubblici dipendenti, che il trasferimento su domanda ai sensi del Decreto Legge n. 487 del 1993, articolo 6, comma 4, seconda parte, (convertito con modificazioni nella Legge 29 gennaio 1994, n. 71) del lavoratore gia’ dipendente dell’Amministrazione delle (OMISSIS) e delle Telecomunicazioni (trasformata in ente pubblico economico per effetto della citata legge) ad una diversa amministrazione (nella specie, il Ministero degli esteri), presso la quale il medesimo prestava attivita’ in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, comporta la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile all’ipotesi della cessione del contratto.
Ne consegue che non e’ fondata la pretesa del lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento “ai fini giuridici” dell’anzianita’ pregressa maturata al momento dell’immissione nel ruolo, dovendosi procedere, in considerazione del mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro, all’inquadramento del dipendente sulla base della posizione gia’ posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello “status” ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, assumendo rilievo l’anzianita’ complessiva – come pure quelle specifiche maturate in precedenza, nonche’ le concrete professionalita’ acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo – nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera. La legittimita’ della cd. temporizzazione e’ stata del resto ripetutamente affermata da questa Corte nel settore scolastico, essendosi affermato (anche ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1: Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13869 del 23/06/2011 da ultimo Cass. 7627 del 2015) che la specifica norma di cui all’articolo 8 del CCNL 9 23/06/2011) che la specifica norma di cui all’articolo 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale piu’ favorevole in tema di computo dell’intera anzianita’ di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parita’ di trattamento.
In accoglimento dei motivi dal secondo al quinto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla stessa corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.