**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**TRIBUNALE DI CATANIA**
Il Giudice Onorario, all’esito dell’udienza del 18 gennaio 2024, ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
**SENTENZA**
nella causa iscritta al n. 10900/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
**DA**
[Società X], in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, con sede legale in [Località] rappresentata e difesa dall’Avv [Avvocato 1] e dall’Avv [Avvocato 2] giusta procura in atti;
**CONTRO**
L’INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore, CF [Codice Fiscale], e la SCCI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Opposizione avverso avviso di addebito n. [Numero Addebito] notificato a mezzo pec il 4.10.2022, pagamento della somma di € 2.869,37 per contributi relativi agli anni 2020 e 2021 e somme aggiuntive asseritamente vantati dall’INPS.
**Motivazione**
Con ricorso del 10.11.2022, [Società X] in liquidazione, proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. [Numero Addebito] notificato a mezzo pec il 4.10.2022 con il quale è stato intimato il pagamento all’INPS- Gestione Aziende con lavoratori dipendenti la somma complessiva di euro 5.401,69 a titolo di contributi per gli anni 2020 e 2021 con la causale contributi Modelli DM 10 insoluti oltre alle somme aggiuntive e interessi asseritamente vantati dall’INPS.
Premetteva parte opponente che [Società X], società costituita nel gennaio 2009, ha operato nel settore del commercio di prodotti alimentari a decorrere dal dicembre 2010; in particolare, ha svolto attività di commercio all’ingrosso di carni bovine e suine fresche e/o refrigerate, acquisendo gli ordini dalla clientela per trasferirli al fornitore ed emettendo i documenti di trasporto necessari per le consegne, effettuate solo da terzi, e ha occupato alle proprie dipendenze un lavoratore, in qualità di impiegato amministrativo (occupato sino al settembre 2014 con rapporto full-time e dall’ottobre 2014 con rapporto part-time); che successivamente all’inizio dell’attività, la società ha subito gli effetti della pesante crisi economica, al punto da costringere l’amministratore a dare la priorità al pagamento dei debiti che consentissero la continuità aziendale e al versamento delle imposte, onde evitare il licenziamento e confidando in un risanamento; che nel 2017 si è reso necessario cessare l’attività di commercio all’ingrosso di carni e la società è stata posta in liquidazione nel dicembre 2017, con nomina di un liquidatore.
Dedotto quanto sopra, l’opponente ha contestato gli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive e interessi di mora, in quanto del tutto errati.
In particolare, parte opponente lamentava che nell’avviso di addebito le sanzioni sono state erroneamente quantificate con riferimento alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), L. n. 388/2000 (evasione contributiva) per tutti i periodi, ad eccezione dei periodi 6/2020 e 1/2021, per i quali le sanzioni si indicano quantificate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a, riferita alla fattispecie della omissione contributiva.
Nonostante la tempestività dell’opposizione e la regolarità della notifica, non si costituivano l’INPS e la SCCI S.p.A., per i quali va dichiarata la contumacia.
L’opposizione è fondata e pertanto merita di essere accolta nei termini di cui infra.
**P.Q.M.**
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
– dichiara illegittima l’applicazione nell’avviso di addebito impugnato della sanzione per evasione contributiva e pertanto ridetermina l’importo dell’avviso di addebito impugnato nella misura di euro 5.401,69 a titolo di contributi relativi agli anni 2020 e 2021 (periodo 01) oltre alle sanzioni nella misura prevista in caso di omissione contributiva.
– in considerazione dell’accoglimento parziale le spese vengono compensate.
Così deciso in Catania, li 18.1.2024
Il Giudice Onorario
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