SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina del 7/2/2022, DR, premettendo di lavorare, quale dipendente turnista dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina presso __________, reparto di __________, con la qualifica di Infermiere Professionale, con orario articolato su tre diversi turni superiori alle 6 ore consecutive, invocava l’accertamento del proprio diritto ad usufruire gratuitamente del servizio mensa con l’accollo del costo del singolo buono pasto a carico dell’Azienda resistente, nonché, qualora anche l’estrinsecazione dell’orario di lavoro fosse stato incompatibile con la durata di apertura della mensa medesima, il riconoscimento del diritto alla garanzia delle modalità sostitutive del suddetto diritto ovvero l’erogazione di buoni pasto o il pagamento di un contro valore in denaro nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato che eccedeva le sei ore. Chiedeva pure il pagamento della somma di € 4.130,00 per il periodo antecedente, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno da mancato riconoscimento del diritto richiesto, con vittoria di spese e compensi.
Nella resistenza della convenuta, il giudice, con la sentenza del 7/6/2022, in accoglimento del ricorso, condannava l’Azienda al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4130,16 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della stessa del diritto all’erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore dalla data della domanda.
Condannava altresì l’Azienda resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquidava in Euro 981,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Azienda Sanitaria Provinciale, con ricorso del 7\12\2022, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, stante la ribadita insussistenza del diritto di mensa o sostitutivo per il personale sanitario turnista e dunque l’infondatezza delle pretese della DR con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.
L’appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Concesso termine per il deposito di note scritte fino al 2/4/2024, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, quanto alla richiesta avanzata dall’appellante nelle note da ultimo depositate, che l’allegata iniziativa da parte dei nuovi vertici aziendali di avere avviato un tavolo di trattative per una soluzione bonaria della questione oggetto di causa, non risulta comprovata da alcuna documentazione, nonostante si faccia riferimento ad una trattativa già in atto in relazione alla quale non è neanche specificata la controparte interessata. La richiesta di rinvio non può pertanto essere accolta e la causa va decisa.
Con l’impugnata sentenza il giudice di prime cure ha richiamato l’art. 29 del C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 7 aprile 1999, secondo cui: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a trenta minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.”
Ha ancora rilevato che tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall’art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nel senso che: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del C.C.N.L. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. Ha altresì dato atto che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è adesso regolato dal C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018 ( che all’art. 27 comma 4 prevede che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 20/9/2001 e all’art.4 del C.C.N.L. del 31/7/2009. 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”).
Alla stregua di tale dato normativo, il giudice ha evidenziato che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l’organizzazione e la gestione del servizio mensa o della modalità sostitutiva dello stesso servizio, mentre detta i criteri e le regole per l’attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) del dipendente.
Dunque, la questione controversa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell’orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 C.C.N.L. integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. A tal fine, ha individuato un chiaro indice interpretativo nella disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 C.C.N.L., secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell’orario e non deve essere superiore a trenta minuti. Da questa norma, invero, si ricava, secondo quanto ritenuto dai giudici di legittimità, che la fruizione del pasto – e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato e dunque la «particolare articolazione dell’orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo da attribuirsi all’art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro.
Ed allora, il giudice ha affermato che in assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non risulta possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell’attività lavorativa in prosecuzione dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti che effettuano rientri pomeridiani, come sostenuto dall’Azienda resistente.
Ha pertanto affermato che in via generale alla stregua della normativa richiamata sembra possibile affermare che detto diritto alla mensa debba essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro eccedente le sei ore.
Ha quindi focalizzato la propria attenzione sulla specifica categoria dei turnisti e analizzando il contenuto della norma di cui al richiamato art. 8 del D. Lgs. 66\2003 e guardando pure all’espressione “in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 del C.C.N.L. 2001 ha ritenuto che l’impossibilità di usufruire della mensa per la particolare strutturazione dell’orario di lavoro e per l’esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non faccia venir meno il diritto di detto personale alla mensa, ma che, al contrario, faccia sorgere il suddetto diritto con modalità sostitutive ovvero con il diritto al buono pasto.
Facendo applicazione di detti principi, il giudice di prime cure, dopo aver dato atto che la ricorrente ha lavorato su tre turni variabili tutti eccedenti le sei ore consecutive e che – tenuto conto che per le esigenze dell’Azienda e la peculiarità della prestazione lavorativa – non ha potuto usufruire del servizio mensa, ha riconosciuto il diritto di detta dipendente ai buoni pasto e ha altresì accolto la richiesta risarcitoria per aver dovuto la ricorrente provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore.
Tale valutazione è oggi contestata dall’A.S.P. che, con il primo motivo di appello, deduce che il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto al buono pasto anche in favore del personale turnista cui invece non spetterebbe, alla stregua del chiaro tenore dell’art. 4 del C.C.N.L. 2016-2018.
Richiama sul punto l’espressa disapplicazione dell’art. 33 del DPR n. 270/1987 e dell’art. 67 contenuta nell’art. 29 C.C.N.L. 2001 nonché l’art. 26 sempre del C.C.N.L. Sanità 1998/2001 che si occuperebbe proprio della determinazione e distribuzione dell’orario di lavoro, distinguendo il personale turnista da quello non turnista (melius diurnista).
Si tratterebbe di categorie diverse cui sarebbero imposti obblighi, diritti e benefit diversi.
Proprio tra i benefit si collocherebbero i buoni pasto che costituirebbero il corollario del diritto al riposo\pausa per quei lavoratori la cui attività, articolata in più giorni, deve essere prestata per un tempo superiore alle sei ore, con pausa e ripresa. Altro benefit sarebbe invece il riposo compensativo corollario anch’esso del diritto al riposo\pausa ma che sarebbe invece confacente al lavoro la cui prestazione non può essere interrotta nell’arco della giornata e dunque alla prestazione del personale turnista. Dunque, di contro a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, la conciliazione delle esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore cui è consentita la fruizione del pasto opererebbe solo quando quest’ultimo è obbligato a rendere la prestazione in un orario comprensivo della fisiologica pausa pranzo e presso la sede lavorativa. Non così per il personale turnista che non può sospendere l’attività senza lasciare scoperto il posto di lavoro e le cui modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro, non consentendo di effettuare la pausa che costituisce il presupposto necessario per il servizio mensa o sostitutivo, escludono il riconoscimento di detto benefit.
Richiama pure il proprio Regolamento approvato con delibera del 16/3/2000 che avrebbe cristallizzato l’accordo integrativo aziendale stipulato in quell’anno con le OO.SS e che avrebbe riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa solo per i dipendenti con orario di lavoro articolato con i rientri pomeridiani. Pone l’accento pure sui pareri resi dall’ARAN che in data 22/4/2009 avrebbe affermato che: “Detta norma nazionale – ovvero l’art. 29 del C.C.N.L. integrativo 20/9/2001- non consente, in via diretta e immediata, di stabilire quali siano le particolari articolazioni dell’orario di lavoro che attribuiscano inequivocabilmente al dipendente il diritto alla mensa, dovendo le stesse essere specificate a livello aziendale”. Ed ancora richiama quello del 10/10/2018 ove l’ARAN avrebbe definitivamente chiarito che: “La previsione dell’art. 27 comma 4 del C.C.N.L. del 21/5/2018 trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del comparto “non turnante” che effettua una articolazione dell’orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore”.
L’art. 27 comma 3 lett. b) ed e) disciplina l’orario di lavoro del c.d. turnista che, nel caso di orario di lavoro articolato, appunto, in turni continuativi sulle 24 ore, avrà diritto a periodi di riposo. Ovviamente detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo. Tuttavia, per quanto attiene più specificamente al diritto alla mensa o alle modalità sostitutive, l’art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 20/9/2001, modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009 del Comparto Sanità, riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva “nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro” (comma 2) e prevede altresì che “il pasto va consumato fuori dall’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti” (comma 3). Come è evidente la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell’ intervallo tra due periodi di attività lavorativa. Lo stesso art. 29 del C.C.N.L. del 20/9/2001 del resto riconosce che “In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende” individuando così uno autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende, che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull’orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D. Lgs. 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali tenendo presente che alle norme pattizie sono sopravvenute le disposizioni normative del D. Lgs 150/2009 e s.m.i. che hanno modificato l’assetto delle relazioni sindacali.
Del resto – evidenzia ancora l’appellante – i dipendenti turnisti non effettuano alcuna pausa e sarebbe contraddittorio riconoscere loro il diritto al buono pasto da spendere dopo la fine del turno lavorativo.
Sotto altro e diverso aspetto, affidato al secondo motivo, lamenta che il giudice avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno semplicemente in ragione del numero dei turni senza che vi fosse alcuna prova del pregiudizio subito.
Le doglianze non meritano accoglimento.
Vero è che l’art. 29 del C.C.N.L. sanità 20/09/2001, integrativo nazionale del C.C.N.L. del 7/04/1999, ha al 5° comma effettivamente sancito: “5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2″.
La prima norma (D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33) stabiliva: “1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario. 2. Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l’esercizio del diritto con modalità sostitutive. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e non è comunque monetizzabile. 4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto nella misura di L. 1.500 per la durata del presente decreto. 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti”; mentre il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2 disponeva che: ” Il D.P.R. n. 20 maggio 1987, n. 270, art. 33, comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto”.
Dunque, alla stregua del chiaro tenore dell’art. 29 del C.C.N.L. del 1999 e della disposta disapplicazione, non viene più direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012).
Tale disposizione è stata poi modificata, nel comma 1 (oltre che nel comma 4), dall’art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009 che, dopo aver riprodotto il primo comma negli stessi termini del C.C.N.L. precedente (“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive) ha introdotto un ulteriore inciso: “In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del C.C.N.L. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”
Ed allora se da un lato la materia è stata attribuita alla contrattazione decentrata, la relativa regolamentazione deve tuttavia articolarsi nei limiti fissati dalla disciplina collettiva nazionale e nel rispetto di quelle regole generali dalla stessa dettate in ordine alla fruibilità e l’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Tale principio è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione e da ultimo con la recentissima sentenza dell’1/9/2023 n. 25622 che ha a tal proposito richiamato la generale valenza del disposto del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Compito di questa Corte è pertanto quello di analizzare la disciplina che in concreto l’A.S.P. ha adottato, nell’ambito del proprio assetto organizzativo e delle proprie risorse economiche, per garantire l’esercizio del diritto di mensa e verificarne il rispetto dei principi fissati dalla contrattazione collettiva nazionale. Come già supra accennato, con il regolamento adottato con delibera del 16\3\2000 l’A.S.P. ha riconosciuto il diritto alla mensa “con modalità sostitutive, non potendovi provvedere nelle forme dirette”. Ha, tuttavia, attribuito detto diritto solo ai “dipendenti il cui orario di servizio risulta articolato con rientri pomeridiani e, in particolare, a coloro i quali articolano l’orario di servizio su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani e per i giorni di effettiva presenza”.
Restano dunque esclusi coloro che, come la DR, svolgono il lavoro a turni o a “turno intero”.
Tale limitazione, ad avviso della Corte, si pone proprio in contrasto con la disciplina contrattuale nazionale, come ormai negli ultimi anni univocamente interpretata dalla Corte di Cassazione anche con le sentenze richiamate dal giudice di prime cure (Cass. n 15629/2021 e 5547\2021), anzi con la pronuncia n. 9206/2023, i giudici di legittimità hanno proprio affrontato una questione sovrapponibile a quella che qui ci occupa, annullando la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell’attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell’orario” cui il C.C.N.L. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi (in quanto la determinazione dell’articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale), ritenendo erronea la conclusione dei giudici di merito di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui vi fosse un prolungamento dell’orario di lavoro oltre quello normale. E detta valutazione è stata pure ribadita con la sentenza n. 25622/2023 dell’1\9\2023, già richiamata, ove pure la Cassazione, chiamata a verificare la legittimità di un regolamento di una azienda sanitaria che limitava la fruizione del diritto di mensa con modalità sostitutive ai soli dipendenti delle strutture dell’area tecnico amministrativa che osservino un orario di lavoro articolato su 5 giorni alla settimana con due rientri pomeridiani con intervallo non inferiore a trenta minuti e non superiore a sessanta minuti per pausa mensa che dovrà collocarsi – di norma – nell’orario dalle ore 12.30 alle ore 15.30 nonché ai dipendenti delle restanti articolazioni aziendali che osservino la medesima tipologia di lavoro, ha affermato che non poteva l’Azienda restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 C.C.N.L.) ed alla “particolare articolazione dell’orario” come interpretata da questa Corte nei termini che pure specificava.
Ed in effetti, come pure evidenziato dal giudice di prime cure e già affermato da questa stessa Corte in altre decisioni sia pure riguardanti altra azienda sanitaria, la “particolare articolazione dell’orario di lavoro” che il secondo comma del art. 29 del C.C.N.L. integrativo richiama nel sancire “il diritto alla mensa” del dipendente, devesi collegare alla fruizione di un intervallo di lavoro che va riconosciuta al lavoratore, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. 66/2003, “qualora il suo orario lavorativo ecceda le sei ore ai fini del recupero delle energie psico fisiche e della eventuale consumazione del pasto”.
Dunque l’attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio – è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Così argomentando, la Corte di Cassazione è pervenuta alla conclusione per cui le “particolari condizioni di lavoro” di cui all’art. 29 del C.C.N.L. del comparto Sanità del 20/09/2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno (Cass. n. 9206/2023. Cass n. 31113/2022 Cass. n. 55472021 e n. 31137 /2019).
Tali principi valgono dunque anche per i c.d. “turnisti”, non risultando ostativa la evidenziata impossibilità per costoro di usufruire della mensa per la particolare strutturazione dell’orario di lavoro e per l’esigenza di continuità della prestazione lavorativa dagli stessi effettuata, ben potendo – come pure ritenuto dal giudice di prime cure – il diritto alla mensa realizzarsi con modalità sostitutive e dunque con i buoni pasto. Come del resto avviene anche per i lavoratori non turnisti, non essendo istituita presso l’A.S.P. appellante alcuna mensa.
Né a diverse conclusioni porta il diritto al riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore di cui pure gode il personale turnista con lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, diritto che non esclude certo la necessità per il turnista di godere comunque della “pausa” ovvero dell’intervallo non lavorato giornalmente ogni qualvolta la sua attività si svolga per almeno sei ore.
Va poi pure puntualizzato che la valenza della ricostruzione normativa fin qui svolta non è in alcun modo compromessa dalle ulteriori disposizioni introdotte dal C.C.N.L. 2016/2018 pure richiamate dal giudice di prime cure e dallo stesso ritenute non decisive. Tale contratto collettivo, all’art. 27 comma 3 richiama i diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro tra cui anche quello (lett. b) dell’orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore con la previsione (lett. e), nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art.7 del D. Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico.
Il comma 4 prevede che “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 20/9/2001 e all’art.4 del C.C.N.L. del 31/7/2009 pure statuendo che “la durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro”.
Ora, con tale disposizione di cui al comma 4, il nuovo C.C.N.L. ha, a ben vedere, inteso solo delegare alla singola azienda l’organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio per i dipendenti “non in turno” dettando i criteri e le regole per l’attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) in loro favore. Né all’inciso “purché non in turno” può attribuirsi quella valenza pretesa dall’appellante ovvero quella di avere espressamente sancito l’esclusione dal diritto di mensa degli altri lavoratori “in turno”. Quella che, seguendo l’interpretazione data dall’appellante, sarebbe a tutti gli effetti una deroga alla norma di cui all’art. 8 del D. Lgs. 66/2003 già richiamata (che riconosce senza distinzione ad ogni lavoratore il diritto a un intervallo per pausa qualora l’orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore) non può essere infatti affidata ad un mero richiamo in un inciso ad una categoria di lavoratori per ritenere che gli altri ne siano esclusi, deponendo invece per una articolazione diversa da quella ivi prevista del loro diritto alla mensa.
Del resto, va altresì evidenziato che detto C.C.N.L. non ha abrogato la norma precedente di cui all’art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 20/9/2001.
Lo stesso ARAN con il parere del 10/10/2018 sopra riportato e richiesto proprio sul quesito (“Qual è per il personale turnante l’esatta portata applicativa, in relazione al diritto alla pausa mensa o alle modalità sostitutive, dell’art. 27, comma 4, del C.C.N.L. 2016/2018 del comparto sanità che disciplina la pausa di 30 minuti?”) pur affermando che “ovviamente detto personale (turnista) non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo”, non ha certo ritenuto detta categoria esclusa dal godimento del diritto alla mensa sia pure con modalità sostitutive, riaffermando la valenza dell’art. 29 e concludendo “come è evidente la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell’ intervallo tra due periodi di attività lavorativa”.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Parimenti non merita accoglimento neanche la seconda doglianza, essendo stata correttamente accolta la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno evidentemente costituito dall’aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui la DR ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. A tal fine risultano pienamente idonei gli analitici e non contestati conteggi elaborati nel ricorso di primo grado sulla scorta del costo del pasto stabilito dal C.C.N.L. e del numero di turni risultante dai prospetti indicati.
Quanto alle spese del presente grado, attesa la natura squisitamente interpretativa delle questioni affrontate, oggetto di contrasti giurisprudenziali relativamente recenti, sussistono i presupposti per una compensazione parziale nella misura di 1\3 con condanna dell’Azienda al pagamento della restante parte.
La Corte da atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1- quater art.13 DPR 30/05/2002 n.115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell’appellante.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull’appello promosso da Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del suo legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1222/2022 del 7/6//2022, così provvede:
• rigetta l’appello;
• compensa tra le parti le spese del presente grado in ragione di 1\3 e condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento a favore di DR dei restanti 2\3 che liquida in Euro 1322,00 per compensi, oltre CPA, Iva e spese generali nella misura del 15%;
• dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1- quater art.13 DPR 30/05/2002 n.115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell’appellante.