Contributo Sacco

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

E’ dissuasiva la sanzione comminata per la violazione della Procedura?

Iniziamo questa riflessione ponendo il focus sul carattere dissuasivo o meno della sanzione risarcitoria connessa alle violazioni di carattere procedurale nei licenziamenti collettivi.

In particolare, ci chiederemo se detta sanzione sia o meno conforme ai principi dettati dall’ordinamento europeo, evidenziando, se possibile, le fattispecie in concreto verificabili ed, in caso di contrasto, i rimedi esperibili, con rinvio alle alte Corti. Ma andiamo con ordine.

La Direttiva 98/59/ CE del 20 luglio 1998, all’art 2 paragrafo 3 pone al centro della procedura dei licenziamenti collettivi gli obblighi procedurali di informazione e consultazione. Tecnica di procedimentalizzazione, questa, prevista nell’art.27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che ha positivizzato il diritto dei lavoratori alle informazioni e consultazioni nell’ambito di impresa. Le imprese, dunque, sono vincolate a rispettare oneri prettamente procedurali che, è bene specificarlo in premessa, costituiscono requisito costitutivo di validità dei licenziamenti collettivi, ossia veri e propri diritti che identificano la fattispecie. E’ imposto al datore di lavoro, di procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine, possibilmente, di evitare i licenziamenti, ridurli, attenuarne le conseguenze delle misure da adottare: “affinché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive” – così paragrafo 3 dell’art. 2 della Direttiva- e con la finalità auspicabile di giungere ad un accordo. Le informazioni (già previste nella Direttiva 75/129/CEE) oltre alle ragioni del licenziamento, al numero di lavoratori da licenziare e di quelli abitualmente impiegati, al periodo in cui si prevede di effettuare i licenziamenti, devono contenere chiarimenti sulle categorie dei lavoratori da licenziare, sui criteri di scelta per la selezione di questi ultimi e sul metodo di calcolo di eventuali indennità di licenziamento diverse da quelle previste dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.

Ma la tutela di tale precipuo, fondamentale e costitutivo diritto non è definita dalla direttiva, la quale si limita, nell’art. 6, ad imporre agli Stati membri di creare adeguati strumenti per “far rispettare gli obblighi in essa previsti”, lasciando loro un ampio margine discrezionale.

Discrezionalità, questa, che, tuttavia, come insegna la Corte di Giustizia con la nota sentenza Mono Car Styling del 16 luglio 2009, C-12/08, “non può privare di effetto utile le disposizioni della direttiva”.

La Corte, nel richiamare il principio di “effettività” della sanzione, intende garantire, in caso di violazione dei diritti di informazione, consultazione che gli Stati membri, all’interno del loro ordinamento assicurino “rimedi effettivi”.

La puntuale procedimentalizzazione del provvedimento datoriale, recepita dal legislatore del 1991 con la Legge n. 223, alle cui norme 4 e 24 si rinvia, ha introdotto, come non si stanca di ripetere la giurisprudenza, in sintonia con le acquisizioni dottrinali, un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione.

L’imprenditore, dunque, non è vincolato all’an della decisione ma al quomodo, essendo obbligato allo svolgimento della procedura di cui all’art. 4 “che si risolve in una procedimentalizzazione del potere di recesso, il cui titolare è tenuto non più a mere consultazioni, ma svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone della buona fede, comunicando dati precisi, e veritieri non stereotipati o falsi al fine di consentire alle organizzazioni sindacali un consapevole ed effettivo controllo.

Controllo sindacale che risulta, per un verso, rafforzato, nella Legge Fornero, attraverso la previsione di un potere di “sanatoria” (art 4, comma 12) e, per altro verso, depotenziato sotto l’aspetto sanzionatorio.

Con la legge n. 92 del 2012, come modificata dal d. lgs. n. 23 del 2015, all’art 10 si prevede che, in caso di violazione delle regole procedurali, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a due mensilità, per ogni anno di servizio, elevata nel minimo (sei mensilità) e nel massimo (trentasei mensilità) dal d.l. n. 87/2018 (conv. in Legge. n. 96/2018).

L’applicazione della tutela indennitaria, e la validità di questa scelta adottata dal legislatore, in linea con altri stati europei, è stata vagliata dalla Consulta, ancora una volta, la quale con sentenza 22 gennaio 2024 n.7 la ritiene uno dei validi sistemi di tutela “spettando al legislatore modulare il sistema delle tutele «nell’esercizio della sua discrezionalità e della politica economico-sociale che attua», in considerazione del contesto economico e sociale di riferimento (sentenza n. 2 del 1986)”.

Ci si chiede se la tutela risarcitoria, come sopra dettagliata, possa ritenersi sempre equa, satisfattiva e conforme ai principi di proporzionalità e di effettività,[1] che la stessa Corte di giustizia ha in varie occasioni sottolineato e se sia possibile spingersi ad applicare sanzioni diverse da quelle di cui all’art 10 d lgs 23/2015.

Per cercare di rispondere al quesito, occorre, prima di tutto, effettuare dei distinguo.

Per le violazioni formali di scarsa importanza – si pensi agli errori sul metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero quelli relativi alle comunicazioni contenenti le qualifiche dei lavoratori -la sanzione indennitaria appare congrua (se non, addirittura, eccessiva nella misura massima).

Per le violazioni procedurali gravi, ove, ossia, il giudice constati nella fattispecie concreta grave inadempimento nello svolgimento della procedura, la sanzione non appare congrua.

Ci riferiamo a quelle che, all’interno della procedura sindacale, svuotano di contenuto il controllo sindacale, in quanto solo apparentemente procedimentali, ma nei fatti consistenti in vizi sostanziali, con ripercussione sulla formazione della volontà nelle trattative e conseguente ricaduta, a cascata, anche sui criteri di scelta. Certamente, vi rientrano tutte quelle ipotesi in cui sono violati i principi cardine di buona fede e correttezza.

Si pensi a quei casi in cui vengano omesse le misure idonee ad evitare il licenziamento collettivo, quando cioè non sono indicate le ragioni della soluzione alternativa (come ad esempio, cassa integrazione, contratti di solidarietà, trasferimenti di lavoratori in unità prossime, trasformazioni dei contratti in part-time) che la “situazione, o la stessa controparte sindacale, abbia suggerito”. In questo caso, un rifiuto ingiustificato alle alternative rappresentate dalla parte sindacale può tradursi in una violazione “grave” dei principi di buona fede e correttezza, tanto più ove sia allegato e provato che la misura alternativa sarebbe stata accettata dai lavoratori (attraverso un referendum sindacale, per esempio) e che erano presenti tutti i requisiti di legge per accedere alla cassa integrazione.

Si pensi ancora a quei casi in cui, pur essendo stati rispettati i termini prescritti dall’art 4 L 223/91, tuttavia siano stati forniti dati inesatti, parziali o, addirittura, falsi.

In questa ipotesi, si ritiene non sussistano le condizioni necessarie perché la funzione sindacale e amministrativa possa essere svolta consapevolmente.

Si tratta di violazioni talmente gravi che richiedono una sanzione “dissuasiva” diversa da quella oggi vigente, ex art 10 decreto 23, come provvedimenti demolitori dei licenziamenti idonei, questi si, a fornire, per utilizzare simpaticamente un termine dantesco, “il giusto contrappasso” alla violazione grave della procedura che renderebbe giustizia al principio comunitario della effettività della sanzione.

Principio comunitario di effettività che risale al 1984[2] e che è costantemente ribadito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nel 1992 nella C-383/92, la Corte di giustizia, infatti, ha precisato che: “Qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione delle sue disposizioni o rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l’art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, essi devono assicurare che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva”.

Dalle affermazioni della Corte si desume che i legislatori nazionali -pur nella loro discrezionalità – sono vincolati ad individuare sanzioni, comparate a quelle previste per violazioni simili nel proprio diritto interno e che siano effettive.

In sostanza, non si potrà parlare di sanzioni effettive se esse non siano concepite in modo da costituire un risarcimento adeguato per il soggetto leso e, per l’autore dell’offesa un mezzo di pressione da prendere in seria considerazione e che lo induca ad osservare i diritti di fonte comunitaria. Le modifiche apportate dalla legge Fornero, in tema di sanzioni per violazione delle procedure in materia di licenziamenti collettivi, non sembrano corrispondere ai criteri indicati dalla Corte di giustizia per le ipotesi più “gravi” della violazione della procedura.[3]

Il legislatore infatti non opera alcun distinguo, prevedendo solo la inefficacia della procedura in mancanza della forma scritta (art 4, comma 12).

Ma a ben vedere, allorchè il potere sostanziale del datore di lavoro risulti privo del necessario presupposto legittimante (una corretta procedura sindacale che sia per esempio viziata nella formazione della volontà), si dovrebbe ritenere che l’atto di recesso sia privo di efficacia e la sentenza, che pronuncia l’illegittimità del licenziamento, dovrebbe avere carattere restitutorio, condannando il datore di lavoro alla rimozione degli effetti determinati con l’atto illegittimo[4].

In questo caso il giudice, per evitare il contrasto con il diritto comunitario, dovrebbe attingere al diritto civile, e nel ritenere che la intera procedura sindacale, di stretta derivazione comunitaria, sia “elemento costitutivo” del licenziamento collettivo ed “elemento causale necessario per la stessa configurabilità dell’istituto”.[5], utilizzare tutti i metodi di interpretazione riconosciuti, come quella della interpretazione conforme che costituisce uno degli effetti strutturali della norma dell’ordinamento UE e che consente, assieme allo strumento più invasivo dell’efficacia diretta, l’adeguamento del diritto interno ai contenuti e agli obiettivi dell’ordinamento comunitario, (sul punto cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2012, causa 282/10).

La dottrina, che ha ampiamente dibattuto sul tema, ha affermato che “nei casi in cui la procedura ex art. 4 della legge 223 del 1991 risulti inefficace per vizi” della procedura, il licenziamento collettivo “si converte sul piano applicativo in una pluralità di licenziamenti individuali, con effetti importanti e gravosi sul versante degli oneri probatori non certo secondari[6]”.

Andando alle aule dei Tribunali non sono mancati casi in cui i Giudici hanno adottato provvedimenti giudiziali demolitori degli atti di recesso per violazione degli obblighi di comunicazione, consultazione ed informazione, equiparata a condotta antisindacale, ex art 28 dello Statuto dei lavoratori

Si segnala in argomento il Tribunale di Firenze che, con sentenza del 20 settembre 2021 n.1685[7], nella causa GKN Driveline Firenze spa in liquidazione, ha censurato come condotta antisindacale la mancata comunicazione ed informazione circa il carattere allarmante dei dati relativi all’azienda (e le sue conseguenze sulle cadute occupazionali) statuendo che le informazioni a cui è tenuto il datore di lavoro non si limitano alla comunicazione della decisione assunta, ma devono estendersi alla fase di formazione della decisione stessa[8].Il Tribunale, ha ravvisato nella fattispecie la presenza di “dolo antisindacale”, il “precipuo intento di delegittimare il Sindacato”.

Con successiva pronuncia del 24 novembre 2021 n.781 il medesimo Tribunale[9], affrontando un caso che vedeva come parte la società Deliveroo Italy srl, ha censurato il comportamento datoriale ravvisando condotta antisindacale poiché il preavviso di risoluzione dei contratti dei ciclofattorini, effettuato con mail, non fosse stata preceduta da alcuna attività di informazione e consultazione, con violazione delle procedure di cui alla legge 223/91.

Altra sentenza interessante e della Corte di appello di Trento 11 ottobre 2018 n. 60[10] la quale ha affrontato in modo innovativo la questione relativa all’individuazione della sanzione applicabile al licenziamento collettivo illegittimo. A fronte di una comunicazione di avvio della procedura, contenente circostanze non veridiche[11], la Corte trentina ha fatto applicazione dell’art. 18, commi 7 e 4, Stat. Lav. facendo discendere dalla violazione della procedura la manifesta insussistenza del fatto con reintegra nel posto di lavoro. Sul punto, la sentenza si discosta consapevolmente dall’orientamento interpretativo secondo il quale, nei licenziamenti collettivi, non sarebbe possibile un controllo del giudice sul presupposto sostanziale della riduzione del personale, in virtù del vaglio sindacale e pubblico. Purtuttavia dice la Corte, la non veridicità delle circostanze, incide sulla mancanza di prova dei presupposti di fatto, che legittimano l’apertura della procedura, nonché il venir meno del nesso causale fra la riduzione di personale e i singoli licenziamenti.

Senz’altro acuta si appalesa la decisione laddove pone nel nulla “l’accordo successivo” in seno al quale le parti ebbero a dichiarare espressamente di sanare eventuali vizi di forma presenti nella procedura, così non facendo applicazione degli articoli 4, comma 12, Legge 223 /91 e 1, comma 45, Legge 92/12.

Altro provvedimento del medesimo tenore è stato reso dal Tribunale di Milano il 28 settembre 2023[12], nel noto caso Uber eats, il quale previo accertamento della violazione delle procedure, ritenute antisindacali, ha ordinato alla società di revocare tutti i recessi disponendo l’avvio delle procedure previste dalla Legge 223/1991.

Per il resto è chiaro che la giurisprudenza, pressocchè maggioritaria, abbia fatto, semplicisticamente pedissequa applicazione del dettato legislativo applicando tout cour la sanzione indennitaria in caso di violazione procedura.

Si segnala che con sentenza 22.2.2024. n.2 la Consulta, con l’eliminazione del termine “espressamente” dall’art. 2 del decreto legislativo 4.3.2015, n. 23, ha aperto le porte a tutte le nullità virtuali, con la conseguenza della possibilità per l’interprete di attingere con maggiore elasticità alle norme del diritto civile. La porta spalancata sulle nullità virtuali, chiaramente interpretativa verso la reintegra, potrebbe essere un veicolo per farvi rientrare (non solo la giusta causa o la ragione economica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso di licenziamento individuale ma anche) le ipotesi in cui nei licenziamenti collettivi si riscontrino difetti gravi della procedura, nelle sue componenti essenziali.

Laddove le chiavi interpretative sopra prospettate non si ritengano percorribili, non resta che il rinvio della questione alla Corte costituzionale e/o alla Corte di giustizia, la quale, in ordine alle sanzioni previste dal diritto interno, è costante nell’affermare che [13]il regime delle tutele-sanzioni non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/59, il cui principale obiettivo è quello di imporre agli Stati Membri il rispetto della procedura di informazione e consultazione sindacale in materia di licenziamenti collettivi, non avendo essa il compito di “istituire un meccanismo di compensazione economica generale a livello dell’Unione Europea”[14]

Ed invero nelle sue pronunce la Corte di Giustizia,[15] proprio in ordine alla misura delle sanzioni previste dal diritto interno, ha stigmatizzato la importanza degli obblighi di comunicazione, informazione e consultazione evidenziandone la natura collettiva non individuale, e, senza entrare nel merito delle sanzioni, ha precisato come la nozione di attuazione del diritto dell’Unione richieda l’esistenza di un collegamento tra un atto di diritto dell’Unione e la misura nazionale, che però si collochi aldilà dell’affinità o della possibile influenza tra una questione l’altra[16].

Dichiaratasi più volte incompetente la Corte di Giustizia, in quanto la situazione giuridica di parte ricorrente nel procedimento principale non rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione[17], ha richiesto la necessità di un qualcosa in più, ossia la evidenza che la direttiva 98/59/CE imponga un obbligo specifico in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale[18].

Nel caso in esame detto obbligo specifico è proprio quello di informazione e consultazione sindacale, imposto dalla direttiva 98/59/CE, strettamente connesso ad una sanzione priva dei caratteri di effettività in caso di sua violazione.

Definiti i contorni della questione si sono posti dubbi su quale Corte debba per prima pronunciarsi ed il campo è ancora nebuloso.

Secondo taluni la questione dovrebbe essere rimessa, in via pregiudiziale, alla Corte europea la cui funzione -non potendo dire nulla sulla legge interna né sulla sua interpretazione- consiste in un sindacato di conformità delle leggi interne ai vincoli che esse incontrano (nella specie il vincolo del rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario che sul piano interno si fonda sull’art 11 e sull’art 117, comma 1, Cost.). Sindacato, questo, strutturalmente non dissimile da quello della Corte costituzionale che, in caso di pronuncia di illegittimità dichiara con effetto erga omnes la cessazione di efficacia della legge a differenza della pronuncia della Corte di giustizia la quale si limita a imporre al giudice interno di non applicare la legge riconosciuta incompatibile con il diritto comunitario[19]

La posizione sul punto della Consulta è mutato nel corso del tempo, ritenendo in passato che, in presenza di una “doppia pregiudizialità”, la questione fosse inammissibile, considerato l’onere del giudice nazionale di rivolgersi alla Corte di giustizia e, solo dopo avere esperito tale rimedio, al giudice delle leggi mentre con la sentenza n. 269/2017 ha affermato che nel caso in cui “la violazione di un diritto alla persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione”, è necessario “un intervento erga omnes della Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale”. Si tratta di un’inversione dell’ordine logico e cronologico della “doppia pregiudizialità”. La Consulta, pur non imponendo la necessità dell’inversione (la Corte giudicherà “alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei secondo l’ordine di volta in volta appropriato”), ha lasciato intendere che la questione di legittimità costituzionale sarà ordinariamente trattata per prima, lasciando la pregiudiziale comunitaria in posizione temporalmente successiva ed eventuale. La sentenza ha suscitato un acceso dibattito in dottrina, trovando un riscontro (diversificato) in sede di giudizi di legittimità[20]. Con successive pronunce (sentenze nn. 20 e 63/2019 e ordinanza n. 117/2019) la Corte ha statuito che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale, a loro avviso, necessaria anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale; e fermo restando, altresì, il loro dovere – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al loro esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta”. Il tutto, come già evidenziato dalla citata sentenza n. 269 del 2017, “in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo ordinanza n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico”. Nell’evoluzione degli orientamenti della Consulta si avverte il tentativo di “smussare” alcune “tensioni” generate dalla sentenza n. 269/2017e di rimettere alla gestione del giudice ordinario i casi di “doppia pregiudizialità” senza imporre vincoli assoluti. Resta il fatto, che sull’ordine di priorità tra rinvio pregiudiziale e rimessione alla Consulta non vi è certezza alcuna. Ai poli opposti si collocano le tesi di chi sostiene che la preferenza e, quindi, la priorità debba essere comunque data alla Corte di giustizia e chi, viceversa, afferma che la precedenza debba essere garantita in ogni caso alla Consulta. Nella terra di mezzo si colloca chi sostiene la tesi del contestuale impiego dei due strumenti, con rinvio pregiudiziale parallelo alla rimessione alla Consulta. Tesi, quest’ultima, seguita dalla Corte di appello di Napoli nella rimessione della questione sulle conseguenze in ordine alla violazione dei criteri di scelta. Secondo una diversa impostazione, basata sul “principio di prossimità”, occorre distinguere l’ipotesi in cui vi sia un margine di discrezionalità in capo al legislatore nazionale in sede di trasposizione dell’obbligo posto dal diritto dell’Unione ed il caso in cui questa discrezionalità non sia ravvisabile. Nel primo caso, occorrerebbe in primis ricorrere alla Corte costituzionale. Nel secondo la precedenza dovrebbe essere accordata al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La tesi che si condivide, in questo nebuloso contesto, è quella secondo cui a doversi pronunciare per prima nella maggior parte dei casi, è la Corte di giustizia, salva l’ipotesi in cui “gli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali risultino più alti di quelli offerti dalle norme dell’Unione”.

Ma la materia, come si può immaginare, è un magma in continua evoluzione e dunque dovrà essere oggetto di aggiornamento.

 

  1. Ianniruberto G., Gli effetti della mancata indicazione dei criteri di scelta sulla legittimità dei licenziamenti collettivi, in Lavoro Diritti Europa, fasc. n. 2/2019, p. 12. Nello stesso senso Cosio R., La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. Un laboratorio giuridico al confine tra ordinamenti, in Lavoro Diritti Europa, fasc. n. 2/2020, p. 7.
  2. Corte Giust. sentenza 10 aprile 1984, nella causa C-14/83 -sentenza Van Consol
  3. Cosio R., La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. Un laboratorio giuridico al confine tra ordinamenti, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2020, p. 12.
  4. Cosio R., La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. Un laboratorio giuridico al confine tra ordinamenti, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2020, p. 13
  5. Vidiri G., L’evoluzione della disciplina dei licenziamenti collettivi nel tempo e la certezza del diritto, in Cosio R., Curcuruto F., Foglia R., Il licenziamento collettivo in Italia nel quadro del diritto dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2016, p. 103.
  6. G. Vidiri L’evoluzione della disciplina dei licenziamenti collettivi nel tempo, pg 105
  7. Trib. Firenze, sez.lav, del 20/09/2021 n.1685 in www.dejure.it
  8. TERZI, I licenziamenti GKN, il giudice e l’impresa, in Questione Giustizia, 23 settembre 2021; FROSECCHI, Diritti collettivi di informazione. Lezioni del caso GKN, in Labour Law Issues, 7, 2, 2021.
  9. Trib. Firenze, sez.lav, 24/11/2021 n.781 in www.dejure.it
  10. Wikilabour.it, Dizionario di diritti dei lavoratori, 11 ottobre 2018
  11. Dice la Corte:“dati volutamente infedeli e fuorvianti attestanti , la volontà di non consentire un controllo effettivo”
  12. Wikilabour.it, Dizionario di diritti dei lavoratori, 23 settembre 2023
  13. Corte europea 17 marzo 2021 in causa C. 652/19 Consulmarketing
  14. La Corte europea (ord. 4 giugno 2020, in causa C-32/20,TJc.Balga Srl) ha ribadito che la disciplina delle sanzioni, che conseguono all’accertamento dell’illegittimità del recesso, è manifestamente priva di relazione con gli obblighi di notifica e di comunicazione derivanti dalla direttiva 98/59/CE e, dunque, che non possa richiedersi alla Corte di Lussemburgo una pronunzia di interpretazione di una norma propria dell’ordinamento interno dello Stato membro.
  15. Con la pronuncia del 13 luglio 2023 nella causa 134/22 la Corte europea, -pronunciatasi su un caso sollevato dalla Corte tedesca – si è trattato di verificare la sanzione applicabile in caso di violazione degli obblighi di comunicazione all’autorità pubblica (in particolare, nella fattispecie, l’agenzia per il lavoro non aveva ricevuto copia della comunicazione inviata al comitato aziendale nell’ambito della consultazione) – ancora una volta non interviene sulla sanzione, sottolineando la trasmissione di informazioni all’autorità pubblica competente, prevista all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59, avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori. La finalità dell’obbligo di trasmissione di informazioni all’autorità pubblica competente è, dunque, quella di consentire a quest’ultima, solo di farsi un’idea delle ragioni del progetto di licenziamento ed alla stessa non viene conferito alcun ruolo attivo.Con altra pronuncia del 5 ottobre 2023 in c. 496/22 la Corte di Giustizia, adita dai Giudici rumeni in un caso dove il mandato dei rappresentanti dei lavoratori era scaduto sicchè alcuna comunicazione era stata fatta né ai lavoratori né ai rappresentanti, ha negato tutela ai lavoratori singolarmente considerati, ribadendo la natura collettiva e non individuale dell’obbligo procedurale informativo)
  16. di recente vedi le sentenze 13 luglio 2023 nella causa 134/22 su impulso della Corte tedesca e 5 ottobre 2023 in c. 496/22 su impulso della Corte rumena
  17. ordinanza Balga, punto 23 -nota 14-.
  18. Corte di Giustizia 17 marzo 2021 C-652/19,punto 37
  19. V. ONIDA, A cinquanta anni dalla sentenza Costa/Enel. Riflettendo sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario alla luce della giurisprudenza, Costa/Enel: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant’anni dopo, (a cura di B. NASCIMBENE), Milano, 2015, 46 ss.
  20. In sostanza, se la questione di costituzionalità veniva sollevata prima di quella “comunitaria”, la Corte affermava di non poter decidere nel merito e restituiva gli atti al giudice a quo affinché questi potesse rimettere la questione alla Corte di giustizia (ordinanza n. 206 del 1976). Se, invece, il giudice di merito percorreva contemporaneamente entrambe le vie, sollevando sia la questione di costituzionalità che quella “comunitaria”, la prima veniva dichiarata inammissibile (ordinanza n. 85 del 2002). La pronuncia di inammissibilità, inoltre, veniva adottata anche quando la questione “comunitaria” pendente avanti la Corte di giustizia fosse stata sollevata nel corso di un giudizio diverso da quello a quo per il fatto stesso che la soluzione della questione “comunitaria” poteva, comunque, incidere sull’oggetto del giudizio di costituzionalità (ordinanza n. 391 del 1992). Per la giurisprudenza più recente si vedano le sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n. 227 del 2010, n. 75 del 2012 e l’ordinanza n. 48 del 2017. Su questi aspetti si veda M. CARTABIA, La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, in Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana (a cura di N. ZANON), Napoli, 2006, 101 ss.)Secondo un primo orientamento, la presa di posizione della Consulta non sarebbe vincolante per il giudice comune in quanto espressa in un “obiter” contenuto in una decisione di inammissibilità.

    Un secondo orientamento si adegua, invece, alle indicazioni della Consulta.